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[ Art. 1 (Finalita')
Nelle more della ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, la Regione Lazio intende preservare le favorevoli condizioni per la produzione di barbabietole nel Lazio ed assumere iniziative volte al risanamento, alla ristrutturazione ed allo sviluppo del settore stesso nell' ambito delle direttive nazionali. Pertanto, con la presente legge vengono disposti interventi per la produzione bieticola destinata alla trasformazione nel territorio regionale ed individuate procedure per una piu' adeguata azione della Regione riguardo alle esigenze del settore.
Art. 2 (2) (Anticipazioni finanziarie ai produttori di barbabietole )
Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo, la Regione consente, con le modalita' appresso definite, l' erogazione delle provvidenze, di cui al seguente comma, a favore dei produttori agricoli, singoli od associati, operanti nel territorio regionale che si impegnano a conferire i loro prodotti ad industrie di trasformazione che svolgono la propria attivita' nel Lazio. L' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio), nell' esercizio della propria attivita' di assistenza economico - finanziaria in favore delle imprese agricole, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, e' autorizzato a concedere ai richiedenti, singoli od associati, contributi in conto anticipazioni sul ricavo della vendita del prodotto all' industria di trasformazione, pari a L. 1.800.000 per ettaro di superficie coltivata. Le somme anticipate, per un ammontare complessivo nell' esercizio non superiore a L. 4.000 milioni, saranno tratte dal fondo di rotazione dell' ERSAL e verranno rimborsate dai beneficiari secondo le modalita' all' uopo stabilite con apposita deliberazione dell' ente medesimo allo scopo di offrire, ai produttori interessati, utili elementi di conoscenza e giudizio per l' attivazione dei propri programmi di coltivazione. L' ERSAL provvedera' ad ad acquisire le garanzie necessarie per assicurarsi il rimborso delle somme anticipate.
Art. 3 (3) (Modalita' di intervento)
I produttori agricoli, singoli od associati, interessati a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo 2, presentano, anche attraverso loro organizzazioni cooperative ed associative, apposita domanda al settore decentrato dell' agricoltura competente per territorio, il quale provvede alla relativa istruttoria e successivo inoltro delle domande pervenute all' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio). L' ERSAL, sulla base delle domande pervenute, formula il programma annuale di operativita' del fondo di rotazione, contenente, anche, le proposte di interventi, ritenuti necessari per avviare il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo - saccarifero nel territorio regionale, che sara' sottoposto al controllo della Giunta regionale. L' approvazione del programma di operativita' da parte della Giunta regionale equivale ad ammissione dei richiedenti al beneficio delle provvidenze la cui erogazione e' affidata all' ERSAL. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale determina, nell' ambito degli indirizzi nazionali e nelle more della definizione del piano bieticolo - saccarifero, le linee dell' azione regionale volte al risanamento, alla ristrutturazione ed allo sviluppo del settore medesimo e che costituiscono il quadro di riferimento e di valutazione del programma di operativita'.
Art. 4 (4) (Disposizioni finanziarie)
L' onere complessivo, derivante dalla concessione delle provvidenze disposte con la presente legge, rientra nell' autorizzazione di spesa prevista nell' articolo 4, terzo comma, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33.] Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 5 aprile 1985 n. 9, s. o. n. 4
(1a) Legge abrogata dal numero 36) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
(2) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1987, n. 11 (3) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1987, n. 11 (4) Articolo sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1987, n. 11
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