L.R. 31 Ottobre 1977, n. 41 |
Norme di perequazione e di revisione dell' inquadramento del personale nei ruoli regionali con integrazione della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.
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Art. 1 Le disposizioni di cui alla legge regionale 5 maggio 1972, n. 3, sono estese anche al personale trasferito alla Regione ai sensi dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. Viene compreso tra gli aventi diritto all' inquadramento nei ruoli regionali il personale assunto per le esigenze del Consiglio con contratti a termine approvati con atti dell' ufficio di presidenza, all' uopo autorizzato con formali deliberazioni del Consiglio stesso, approvate dalla Commissione di controllo sull' amministrazione regionale e sempre che gli interessati prestino ininterrotto servizio da data non posteriore al 1Ø agosto 1974. Art. 2 Al settimo comma dell' art. 81 della legge 29 maggio 1973, n. 20, gia' modificato dalla legge di pari data n. 21, sono aggiunte le frasi: << E' comunque considerata atipica ai fini dell' inquadramento nella qualifica funzionale di assistente, la qualifica di operaio specializzato. Il servizio prestato nelle carriere o qualifiche individuate o da individuare quali atipiche viene valutato come prestato in carriera corrispondente alla qualifica funzionale regionale di effettivo inquadramento, a decorrere, agli effetti giuridici, dalla data di immissione nei ruoli regionali >>. Art. 3 Nella legge 29 maggio 1973, n. 20, dopo l' art. 81 cosi' come modificato dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21 e' aggiunto il seguente: << Art. 81/ bis Anche ai fini della concreta applicazione dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dell' articolo unico della legge regionale 5 maggio 1972, n. 3, e del primo comma del precedente art. 81 della presente legge, tutto il personale dipendente puo', in alternativa, chiedere che l' inquadramento gia' effettuato o da effettuare con i criteri dell' ottavo comma del citato art. 81 sia modificato sulla base dell' allegata tabella B. Il personale che ha diritto a fruire dei benefici di cui all' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e che prima dell' attribuzione degli stessi rivestiva le qualifiche terminali delle carriere di appartenenza, puo' optare per l' attribuzione di cinque aumenti biennali di stipendio in sostituzione della tabella di cui al precedente primo comma. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l' anzianita' per la successiva progressione economica si computa a partire dalla data dell' inquadramento. Ai fini della stessa progressione economica sono utili tutte le anzianita' contemplate nella tabella B, sia quelle relative alla classe di stipendio che quelle relative agli aumenti biennali attribuiti dalla tabella stessa >>. Art. 4 A nessun dipendente puo' essere attribuito un trattamento economico inferiore a quello che avrebbe percepito presso l' ente di provenienza, se cola' fosse stato in servizio il giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 con la qualifica spettantegli anche a seguito dell' applicazione dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sempreche' abbia diritto a fruire dei benefici previsti dallo stesso citato art. 68. Per il personale inquadrato nei ruoli regionali con decorrenza da data posteriore al 1Ø luglio 1973, il riferimento e' stabilito al giorno immediatamente precedente alla data di decorrenza dell' inquadramento. Ove il trattamento economico spettante a seguito dell' inquadramento nei ruoli regionali sia inferiore a quello previsto nei commi precedenti, e' attribuito un assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica, pari alla differenza tra i due trattamenti. Art. 5 L' art. 3 della presente legge e l' annessa tabella B, non si applicano al personale che ha fruito della disposizione di cui all' art. 81, sesto comma, della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 La Giunta regionale provvedera' alla revisione dell' inquadramento previa richiesta dell' interessato da presentare nel termine di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere presentate agli uffici della Regione con sede nei capoluoghi di provincia, che ne rilasciano ricevuta e appongono la data di presentazione sulle domande stesse, ovvero spedite, nel termine di cui al comma precedente, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: << Al Presidente della Giunta regionale del Lazio - assessorato al personale - Roma >>. La revisione dell' inquadramento del personale deceduto o collocato a riposo prima dell' entrata in vigore della presente legge o della scadenza dei trenta giorni di cui al primo comma, sara' operata d' ufficio dall' amministrazione. Art. 7 Gli effetti economici della presente legge hanno decorrenza dal 1° dicembre 1976, e non operano sulla misura della tredicesima mensilita' relativa all' anno 1976. Art. 8 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1977, la spesa di L. 1.800.000.000 che si iscrive al cap. 10321 del bilancio regionale per l' anno medesimo. All' onere di L. 1.800.000.000 derivante dal comma precedente, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 12688 (elenco n. 2, partita n. 8) del bilancio stesso. Art. 9 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 ottobre 1977. ALL.1 Tabella " B" di attribuzione al personale regionale della classe di stipendio in relazione alla qualifica di provenienza, tenuto conto dei benefici ex art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in alternativa con la classe dovuta per effetto dell' inquadramento previsto dalla legge 29 maggio 1973, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni. ATTO ALLEGATO Viene inquadrato nella IV classe + 6 aumenti periodici il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con la qualifica di Dirigente superiore con 5 aumenti periodici (ex parametro 530 o ex coefficiente 670) ed il personale proveniente da Enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti a quella statale di Ispettore generale prima dell' attribuzione dei benefici ex art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 748/ 1972. Viene inquadrato nella IV classe + 4 aumenti periodici il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con la qualifica di Dirigente superiore (ex parametro 426 o 387 o ex coefficiente 500) e il personale proveniente da Enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti a quella statale di Direttore di Divisione che abbia diritto a fruire dei benefici di cui all' art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 748/ 1972. Viene inquadrato nella IV classe + 3 aumenti periodici il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di Segretario capo con 5 aumenti periodici (ex parametro 370 o ex coefficiente 500), di coadiutore superiore con 5 aumenti periodici (ex parametro 245 o ex coefficiente 325), di capo guardia sanita' (ex parametro 235) e qualifiche equiparate alle precedenti, ed il personale proveniente da Enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella IV classe + 2 aumenti periodici il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con la qualifica di primo dirigente (ex direttore di divisione aggiunto con parametro 387 o superiore) ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifica corrispondente alla precedente. Viene inquadrato nella IV classe + un aumento periodico il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di Segretario capo (ex parametro 297 o ex coefficiente 402), di coadiutore superiore (ex parametro 213 o ex coefficiente 271) ed il personale proveniente da Enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alla qualifica di segretario capo dell' Amministrazione dello Stato. Viene inquadrato nella IV classe il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di direttore aggiunto di divisione II classe (ex parametro 307 o ex coefficiente 402, con piu' di 9 anni e 6 mesi di anzianita' di carriera al 31 dicembre 1970, comprensiva di ogni riconoscimento ed abbreviazione utili ai fini della progressione giuridica), di capo draga ecc. (ex parametro 230,) di capo operaio (ex parametro 210 o ex coefficiente 167), di commesso capo (ex parametro 165), di sorvegliante idraulico capo (ex parametro 190), di capo guardia sanita' (ex parametro 188), di operaio qualificato (ex parametro 173), di operaio comune (ex parametro 153) e di qualifiche equiparate alle precedenti, ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella III classe + 2 aumenti periodici il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di segretario capo (ex parametro 255 o ex coefficiente 325), di coadiutore superiore (ex parametro 183 o ex coefficiente 229), di commesso capo (ex parametro 143), di collocatore superiore (ex parametro 270), di sorvegliante idraulico capo (ex parametro 175) e qualifiche equiparate alle precedenti, ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella III classe + un aumento periodico il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con la qualifica di direttore aggiunto di divisione (ex parametro 307 o ex coefficiente 402) ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifica corrispondente alla precedente. Viene inquadrato nella III classe il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di segretario principale (ex parametro 218 o ex coefficiente 271), di coadiutore principale (ex parametro 163 o ex coefficiente 202), di sorvegliante idraulico capo (ex parametro 168), di capo guardia sanita' (ex parametro 163), di operaio specializzato (ex parametro 190), ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella II classe + 2 aumenti periodici il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con la qualifica di direttore di sezione e qualifiche equiparate e corrispondenti (ex coefficiente 325). Viene inquadrato nella II classe + 2 aumenti periodici il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di capo guardia sanita' (ex parametro 143), collocatore superiore (ex parametri 243 e 220), di sorvegliante idraulico capo (ex parametro 143), di operaio specializzato (ex parametro 165), di operaio qualificato (ex parametro 148), di operaio comune (ex parametro 133), di commesso capo (ex parametro 133) e qualifiche equiparate alle precedenti, ed il personale proveniente da enti diversi dello Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella II classe + un aumento periodico il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di direttore di sezione (ex parametro 257 o ex coefficienti 271 e 229), di segretario principale (ex parametro 178 o ex coefficiente 229), di coadiutore principale (ex parametro 133 o ex coefficiente 180), ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella I classe + 1 aumento periodico il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di capo guardia di sanita' (ex parametro 133), di collocatore principale (ex parametri 203 e 175), di operaio comune (ex parametro 115), di commesso capo (ex parametro 115) e qualifiche equiparate alle precedenti, ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella I classe + 1 aumento periodico il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di direttore di sezione (ex parametro 190 o ex coefficiente 229) con meno di 6 mesi di anzianita' nella qualifica, di segretario principale (ex parametro 160 o ex coefficiente 202), di coadiutore principale (ex parametro 120 o ex coefficiente 157), di collocatore principale (ex parametro 148), ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella I classe + 1 aumento periodico il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di operaio qualificato (ex parametro 129), di commesso capo (ex parametro 100), di sorvegliante idraulico capo (ex parametro 127) e qualifiche equiparate alle precedenti, ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. Viene inquadrato nella I classe + 1 aumento periodico il personale proveniente dall' Amministrazione dello Stato con le qualifiche di Consigliere ex avventizio I categoria (parametri 218 e 190), di segretario (ex avventizio II categoria parametro 160), di coadiutore (ex avventizio III categoria parametro 120), di commesso (ex avventizio IV categoria parametro 100), ed il personale proveniente da enti diversi dallo Stato con qualifiche corrispondenti alle precedenti. 1) Al personale che non ha diritto a fruire dei benefici di cui all' art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' attribuita la classe (e relativi scatti) spettante al personale di pari carriera collocato nella posizione tabellare immediatamente inferiore. 2) I parametri e coefficienti di stipendio riportati fra parentesi nella presente tabella sono quelli attribuiti dall' ente di provenienza senza l' applicazione dell' art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |