Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche

Numero della legge: 1
Data: 3 febbraio 2010
Numero BUR: 6
Data BUR: 13/02/2010

L.R. 3 Febbraio 2010, n. 1
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


promulga


la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche agli articoli 3, 4 e 20 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”)

1. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
      “5. La realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero al loro adeguamento, in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti, nonché dei parcheggi pertinenziali, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.”.

2. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 21/2009 è abrogata.

3. L’articolo 20 della l.r. 21/2009 è abrogato.


Art. 2
(Modifica all’articolo 27 della l.r. 21/2009)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 21/2009 è aggiunto il seguente:
      “3 bis. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, per i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell’inizio dei lavori, per l’autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l’adeguamento delle costruzioni esistenti alle nuove classificazioni sismiche e per l’espletamento dei controlli si applica la normativa vigente in materia di prevenzione del rischio sismico.”.



Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 3 febbraio 2010

IL VICE PRESIDENTE
MONTINO

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.