L.R. 15 Maggio 2003, n. 13 |
Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica (1)
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Art. 1 (Giornata di celebrazione dei valori nazionali della Repubblica) 1. Al fine di promuovere tra le giovani generazioni la diffusione del sentimento di appartenenza alla Patria e la valorizzazione dei principi di libertà, democrazia ed unità nazionale sanciti dalla Costituzione, favorendo una maggiore conoscenza delle radici storiche e culturali della Repubblica, la Regione dedica annualmente, in una data stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, una giornata di celebrazione dei valori nazionali che uniscono gli italiani. Art. 2 (Programma annuale delle iniziative) 1. Nella Giornata di celebrazioni dei valori nazionali della Repubblica la Regione promuove la realizzazione di una serie di iniziative individuate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a norma dell’articolo 3, in apposito programma annuale, adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione prevista dall’articolo 1, sentita la competente commissione consiliare. 2 .Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dall’amministrazione regionale anche in collegamento; con le istituzioni scolastiche e universitarie e avvalendosi della collaborazione di enti ed organismi di riconosciuto valore civile e culturale e comprendono, tra l’altro: a) l’organizzazione di convegni, mostre e manifestazioni espositive e di spettacolo su argomenti di particolare significato per la storia e la cultura italiana; b) l’assegnazione di premi e borse di studio a giovani per attività e tesi di laurea aventi rilevante interesse culturale in ambito scientifico, filosofico, artistico e letterario ; c) la concessione di contributi a sostegno di pubblicazioni che abbiano per obiettivo la divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale; d) la promozione di ricerche che abbiano come oggetto il tema della cultura della Patria e della diffusione dei relativi risultati all’interno delle scuole nonché l’organizzazione di incontri con gli studenti, aventi per tema i valori espressi dalla Costituzione; e) l’assegnazione di premi per l’approfondimento della storia delle istituzioni repubblicane e della Costituzione nell’ambito dei corsi di educazione civica delle scuole secondarie di primo e secondo grado ; f) la consegna agli alunni della scuola primaria di documentazione e di altro materiale relativo alla storia ed ai simboli della Patria, quali la Costituzione della Repubblica italiana, la bandiera e l’inno nazionale. Art. 3 (2) (Norma finanziaria) 1. Per l’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge è istituito, nell’ambito dell’UPB R31 del bilancio di previsione della Regione, a partire dall’esercizio finanziario 2003, apposito capitolo denominato “Iniziative per la Giornata di celebrazione dei valori nazionali della repubblica”, con lo stanziamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e cassa . 2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 per l’anno 2003 si fa fronte in termini di competenza, mediante utilizzazione dello stanziamento di euro 500.000,00 previsto al capitolo T27501, lettera c) –Elenco 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l’esercizio 2003 – ed in termini di cassa mediante riduzione per euro 500.000,00 dell’UPB T25. 3. Alla quantificazione della spesa e relativa copertura per gli anni successivi si provvede con le leggi di bilancio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 10 giugno 2003, n. 16 (2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa R31902 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |