Contributi in favore di autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi (1) (2)

Numero della legge: 21
Data: 11 giugno 1986
Numero BUR: 17
Data BUR: 23/06/1986

L.R. 11 Giugno 1986, n. 21
Contributi in favore di autotrasportatori artigiani di cose per conto di terzi (1) (2)


[Art. 1


La Regione concede contributi in conto capitale alle imprese di autotrasporto merci classificabili nella sottoclasse << 7.2.3. - trasporti su strada di merci >> della classificazione ISTAT (istituto centrale di statistica) del 1981 e che risultino iscritte sia agli albi provinciali delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e sia agli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298.


Art. 2

Il contributo di cui al precedente articolo 1 e' concesso per l' acquisto di autoveicoli da trasporto individuati nell' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonche' dei rimorchi, semirimorchi e delle relative carrozzerie intercambiabili, nuovi di fabbrica e di peso a pieno carico superiore a 35 quintali ed e' determinato nella misura del 15 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo di contributo di lire 12 milioni.

Art. 3(3)

1. Per ciascun esercizio finanziario e nei limiti del relativo stanziamento sono ammesse ai contributi le domande presentate in data non anteriore al 1o luglio dell' anno precedente e non posteriore al 30 giugno dell' anno cui l' esercizio si riferisce.

2. La Giunta regionale puo' autorizzare l' utilizzazione di somme stanziate in ciascun esercizio anche per domande che afferiscono a stanziamenti del precedente esercizio.

3. L' ordine di ammissione dei contributi segue la data di presentazione della domanda e, a parita' di questa, la data della fattura relativa all' investimento.

Art. 4 (4)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge debbono essere inoltrate all' assessorato competente in materia di artigianato della Regione entro e non oltre novanta giorni dalla data di stipula del contratto di acquisto o della fattura relativa all' acquisto del mezzo.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i richiedenti debbono produrre, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, la seguente documentazione:
a) copia autenticata o conforme all' originale della fattura relativa all' acquisto del mezzo;
b) copia autenticata o conforme all' originale della carta di circolazione o del foglio di via;
c) copia autenticata o conforme all' originale dell' autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi;
d) certificato di iscrizione all' albo delle imprese artigiane, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda.

3. Le imprese artigiane, beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, possono presentare una ulteriore domanda solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di presentazione della precedente domanda.

Art. 5

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale e sono comunicati alla competente Commissione consiliare permanente.


Art. 6

In sede di prima applicazione delle presente legge sono ammesse a contributo, a valere sullo stanziamento dell' esercizio finanziario 1986, le domande inoltrate dal giorno di entrata in vigore della legge medesima al 30 novembre 1986.

Art. 7

Per le spese derivanti dall' attuazione della presente legge viene istituito nel bilancio regionale di previsione per l' anno 1986 il capitolo, di nuova istituzione, n. 03260 avente la seguente denominazione: << Contributi a favore degli autotrasportatori artigiani di merci in conto terzi >> con uno stanziamento di lire 2.500 milioni.
La copertura finanziaria del predetto onere sara' assicurata mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 03251 del bilancio regionale di previsione 1986.

Art. 8


La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]

Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 23 giugno 1986, n. 17, S.O. n. 1

(2) Legge abrogata dal numero 44) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(3) Articolo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 23

(4) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1988, n. 23

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.