Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole (1)

Numero della legge: 14
Data: 30 maggio 2003
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/2003

L.R. 30 Maggio 2003, n. 14
Istituzione del centro per lo studio della variabilità del sole (1)


Art. 1
(Istituzione del Centro per lo studio della variabilità del sole)

1. E’ istituito il Centro per lo studio della variabilità del sole (CVS).

2. Il CVS opera sulla base di una collaborazione scientifica tra l’Osservatorio astronomico di Roma, l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) di Roma.



Art. 2
(Sede e gestione)

1. Il CVS ha sede presso l’Osservatorio astronomico di Roma situato in Monte Porzio Catone (Rm) ed è gestito da un comitato tecnico scientifico composto:
a) dal direttore dell’Osservatorio astronomico di Roma, che lo presiede;
b) da due docenti del raggruppamento di astrofisica nominati dal direttore del dipartimento di fisica dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;
c) da due astronomi dell’Osservatorio astronomico di Roma, nominati dal direttore dell’Osservatorio astronomico di Roma;
d) da due ricercatori dell’ INGV di Roma.


Art. 3
(Funzioni)

1. Il CVS svolge le seguenti funzioni:
a) promuovere e svolgere, anche nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea e di organismi nazionali ed internazionali, attività di ricerca nel campo della variabilità delle emissioni solari al fine della creazione di una banca dati accessibile da qualsiasi sito scientifico nel mondo;
b) organizzare sistematiche attività di divulgazione, soprattutto in occasione di particolari eventi celesti, quali apparizioni di comete, eclissi di luna o di sole, sciami meteoritici;
c) svolgere attività di formazione ad alto livello, attraverso la promozione di tesi di laurea, gestione di giovani dottorandi e la concessione di borse di studio e di contratti post-dottorato;
d) fornire supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche, su loro richiesta


Art. 4
(Regolamento e piano triennale di attività)

1. Il CVS disciplina la propria organizzazione e funzionamento mediante l’adozione di un regolamento interno.

2. Il CVS adotta un piano triennale di attività nel quale sono definiti i programmi ed i progetti del CVS. Il piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, stabilisce, in particolare:

a) gli indirizzi dell’attività del CVS;
b) gli obiettivi e le priorità dell’attività del CVS;
c) le risorse disponibili e quelle d’acquisire per il periodo di riferimento in relazione ai costi ed ai tempi delle attività programmate;
d) le collaborazioni d’attivare con altri enti e soggetti interessati, in Italia e all’estero.

3. Il piano triennale di attività è trasmesso alla Regione, assessorato all’ambiente, che lo approva con deliberazione della Giunta regionale, al fine della concessione dei contributi previsti dalla presente legge.




Art. 5
(Contributi regionali)

1. La Regione sostiene le spese di istituzione e di primo impianto del CVS, mediante l’erogazione all’Osservatorio astronomico di Roma di un contributo di euro 150.000,00.

2. La Regione contribuisce, altresì, alle spese annuali di funzionamento del CVS con un contributo commisurato alle previsioni di spesa formulate con il piano triennale di attività, sulla base di specifica richiesta, corredata da una relazione consuntiva dell’attività svolta e delle spese sostenute, avanzata dall’Osservatorio astronomico di Roma entro il 31 ottobre, per l’esigenze dell’esercizio successivo.


Art. 6 (2)
(Disposizione finanziaria)


1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 5 è istituito, nell’ambito dell’unità previsionale di base E33 del bilancio regionale per l’esercizio 2003, apposito capitolo con lo stanziamento di euro 150.000,00 in termini di competenza e cassa.



Note:


(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 giugno 2003, n. 17

(2) Dal 1° gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa E33900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.