Provvedimenti a favore delle imprese artigiane, commerciali, turistico - alberghiere e della pesca, danneggiate dal nubifragio del 22 e del 29 ottobre 1987. (1)

Numero della legge: 4
Data: 9 gennaio 1988
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1988

L.R. 09 Gennaio 1988, n. 4
Provvedimenti a favore delle imprese artigiane, commerciali, turistico - alberghiere e della pesca, danneggiate dal nubifragio del 22 e del 29 ottobre 1987. (1)

Art. 1
1. Le provvidenze previste nella presente legge si
applicano nelle zone colpite dalle alluvioni verificatesi
nell' autunno 1987 nella provincia di Viterbo ed
individuate con decreto del Presidente della Giunta
regionale. (2)

Art. 2 (3)

1. La Regione e' autorizzata ad assegnare fondi in
conto capitale ai comuni per la concessione di contributi
non superiori al 50 per cento dell' ammontare dei danni
subiti ai locali ed alle attrezzature a favore di aziende
artigiane, commerciali, turistico - alberghiere, della pesca e
di imprese esercenti attivita' estrattive localizzate nelle
zone individuate ai sensi del precedente articolo.
2. Le domande delle aziende e delle imprese destinatarie
dei benefici di cui al precedente comma debbono essere
presentate ai comuni entro il termine perentorio del 31
ottobre 1988, corredate:
a) da una perizia giurata presso la pretura
competente, delle opere da eseguire e delle attrezzature da
ricostituire e della relativa spesa ammissibile a contributo,
redatta da un tecnico iscritto nell' albo professionale sulla
base, ove possibile, del prezziario regionale corrente alla
data del decreto di cui al precedente articolo e per quanto
ivi previsto;
b) da una dichiarazione, resa ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal richiedente beneficiario, attestante:
che i danni subiti sono stati provocati dall' evento
calamitoso di cui all' articolo 1 della presente legge; che
per essi non sono state concesse analoghe agevolazioni
dalla Regione o da altri enti pubblici; l' eventuale
corresponsione di indennizzi da parte di societa'
assicuratrici a titolo di risarcimento degli stessi danni.
3. I comuni interessati, scaduto il termine di cui al
precedente secondo comma, provvedono, entro i successivi
trenta giorni, con apposita deliberazione consiliare, ad
individuare gli aventi diritto nonche' a determinare
l' ammontare del danno ammissibile a contributo.

Art. 3

1. La Giunta regionale determina, sulla base della
deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 2,
terzo comma, e comunicata tempestivamente alla Regionale,
l' ammontare del fondo da assegnare a ciascun
comune per la concessione dei contributi nei limiti
dello stanziamento di bilancio di cui al successivo articolo
5.
2. In sede consuntiva i comuni trasmettono alla Regione
una dettagliata relazione circa l' avvenuta erogazione
dei contributi agli aventi diritto.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvedera' a
trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento, copie
delle relazioni di cui al precedente secondo comma
alle competenti Commissioni consiliari permanenti.

Art. 4

1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili
con le altre provvidenze previste dalla legislazione
regionale a favore dei medesimi soggetti, ma non con
analoghe provvidenze disposte dalla Regione o da altri
enti pubblici per le stesse finalita'.
2. Per gli interventi previsti dal decreto - legge 19
settembre 1987, n. 384, convertito nella legge 19
novembre 1987, n. 470, a favore dei comuni individuati ai
sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b), della stessa
legge, i suddetti benefici sono concessi a titolo di
anticipazione dei fondi nazionali. (4)

Art. 5

1. Alla copertura finanziaria della spesa complessiva
di L. 2.000 milioni si provvede mediante riduzione di
pari importo dal capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera
n), del bilancio di previsione per l' anno 1987.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1988, n. 3

(2) Articolo sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 57

(3) Articolo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 57

(4) Comma sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 9 settembre 1988, n. 57

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.