L.R. 25 Maggio 1987, n. 31 |
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1987. (1)
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Art. 1 Limitatamente all' anno 1987, e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all' allegato quadro << A >>. Art. 2 Limitatamente all' anno 1987, e' autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione di provvedimenti legislativi dello Stato di cui all' allegato << B >>. concernenti interventi per i quali l' amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione. Art. 3 Agli effetti degli adempimenti contenuti nell' articolo 1 quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55 recante norme per la finanza locale, il quadro << C >> allegato alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l' attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1987/ 1989. Art. 4 Per la realizzazione del processo di informatizzazione dell' attivita' amministrativa regionale l' autorizzazione di spesa di L. 5.000.000.000 iscritta al capitolo 31662 del bilancio 1986 e' elevata a L. 13.000.000.000. L' onere aggiuntivo di L. 8.000.000.000 e' ripartito nella misura di L. 5.000.000.000 per l' anno 1987 e L. 3.000.000.000 per l' anno 1988. I contenuti, le modalita' ed i criteri attuativi dell' intervento di cui al precedente comma articolo restano disciplinati dalla deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 363 del 28 maggio 1987 (2) Art. 5 Sono confermate, per l' anno 1986, le disposizioni contenute negli articoli 40, 41, 45, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33. A valere dall' anno 1987 sono confermate le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19 (3) Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 25 maggio 1987, n. 14, S.O. n. 2 (2) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 1 (3) Comma aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |