Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1987. (1)

Numero della legge: 31
Data: 25 maggio 1987
Numero BUR: 14
Data BUR: 25/05/1987

L.R. 25 Maggio 1987, n. 31
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1987. (1)

Art. 1
Limitatamente all' anno 1987, e' autorizzato il rifinanziamento
delle leggi regionali di cui all' allegato quadro << A >>.

Art. 2

Limitatamente all' anno 1987, e' autorizzato il finanziamento
nel bilancio della Regione di provvedimenti legislativi
dello Stato di cui all' allegato << B >>. concernenti interventi
per i quali l' amministrazione regionale non ha provveduto a
dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi
dell' articolo 117 della Costituzione.

Art. 3

Agli effetti degli adempimenti contenuti nell' articolo 1 quater
della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto
legge 28 febbraio 1983, n. 55 recante norme per la finanza
locale, il quadro << C >> allegato alla presente legge costituisce
la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa
afferenti l' attuazione del programma pluriennale degli interventi
regionali di sviluppo per il triennio 1987/ 1989.

Art. 4

Per la realizzazione del processo di informatizzazione
dell' attivita' amministrativa regionale l' autorizzazione di
spesa di L. 5.000.000.000 iscritta al capitolo 31662 del bilancio
1986 e' elevata a L. 13.000.000.000. L' onere aggiuntivo di
L. 8.000.000.000 e' ripartito nella misura di L. 5.000.000.000
per l' anno 1987 e L. 3.000.000.000 per l' anno 1988.

I contenuti, le modalita' ed i criteri attuativi dell'
intervento di cui al precedente comma articolo restano
disciplinati dalla deliberazione del Consiglio regionale
del Lazio n. 363 del 28 maggio 1987 (2)
Art. 5

Sono confermate, per l' anno 1986, le disposizioni contenute
negli articoli 40, 41, 45, 46 e 47 della legge regionale
6 aprile 1985, n. 33.
A valere dall' anno 1987 sono confermate le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1986, n. 19 (3)


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 25 maggio 1987, n. 14, S.O. n. 2

(2) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 4 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 1

(3) Comma aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.