L.R. 09 Gennaio 1988, n. 1 |
Ulteriori integrazioni della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: << Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1987 >> (1) (2) |
[ Art. 1
Art. 2
1. L' autorizzazione di spesa, mediante trasferimenti agli enti locali, prevista dall' articolo 25, ultimo comma, della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, concernente l' acquisizione e/ o la ristrutturazione di immobili da adibire a strutture permanenti dei servizi sociali, e' ulteriormente rinnovata per l' anno 1987 nella misura complessiva di L. 6.000.000.000, il predetto importo sara' iscritto al capitolo n. 14501 del bilancio regionale 1987. 2. Mediante trasferimenti agli enti locali e', altresi', autorizzata per l' anno 1987 la spesa di L. 4.000.000.000 per l' attuazione delle finalita' previste dall' articolo 5 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, in materia di impianti sportivi. La predetta somma di L. 4.000.000.000 sara' stanziata nel capitolo n. 17195 del bilancio regionale per l' anno 1987. 3. Il termine unificato per la presentazione delle domande da parte degli enti locali, previsto dalle vigenti norme, limitatamente agli interventi previsti dal presente articolo, si intende esteso alle richieste che saranno prodotte entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All' articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, e' aggiunto il seguente comma: << omissis >>. 5. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 16851, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 22 novembre 1982, n. 51, e' destinato esclusivamente all' attuazione del programma destinato al recupero di Palazzo Doria a Valmontone. 6. Il secondo ed il terzo comma dell' articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, concernente: << Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali >> nonche' il secondo comma dell' articolo 3 della medesima legge regionale sono soppressi. 7. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 16031, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, e' destinato esclusivamente all' attuazione delle attivita' promosse dagli enti locali e dai consorzi di enti locali. 8. La Regione garantisce l' iscrizione, nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell' ammortamento, delle somme per il pagamento delle quote di ammortamento del mutuo contratto dall' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44. 9. Il maggiore stanziamento di L. 100.000.000 previsto al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera i), e' destinato esclusivamente allo studio di fattibilita' per un piano di sviluppo nel comprensorio riva destra del Garigliano comprendente il territorio dei comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Minturno e Spigno Saturnia. 10. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al capitolo n. 15001, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, e' destinato esclusivamente ad interventi svolti dai comuni ed istituzioni scolastiche di cui all' articolo 3 della suddetta legge. 11. Il maggiore stanziamento di L. 3.800.000.000 previsto al capitolo n. 10222, tabella B Spesa, e' destinato esclusivamente alla depurazione del lago di Nemi di cui alle leggi regionale 9 novembre 1981, n. 30 e 11 giugno 1986, n. 19. 12. Il maggiore stanziamento di L. 150.000.000 previsto al capitolo n. 16886, tabella B Spesa, riferito alla legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, e' destinato esclusivamente all' attuazione di quanto stabilito nell' articolo 3 della suddetta legge e cosi' ripartito: a) lettera d) L. 50.000.000; b) lettera e) L. 140.000.000. Art. 3
1. La misura del contributo previsto dall' articolo 14 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 23, a favore del centro interregionale di coordinamento e documentazione per la cartografia e le informazioni territoriali, da iscrivere al capitolo n. 18005 del bilancio regionale, e' elevato di L. 150.000.000. 2. L' ammontare dei trasferimenti agli IDISU (Istituti per il diritto allo studio universitario) per L. 26.900.000.000, al netto degli oneri per il personale, indicato all' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44, concernente: << Ulteriori integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: " Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1987" >>, e' ulteriormente elevato di L. 3.000.000.000 per il medesimo esercizio 1987 per le esigenze finanziarie dell' IDISU (Istituto per il diritto allo studio universitario) di Roma << La Sapienza >>. 3. L' autorizzazione di spesa relativa alla stampa degli elaboratori dei piani paesaggistici indicata all' articolo 4, quarto comma, della predetta legge regionale 24 luglio 1987, n. 44, e' elevata di ulteriori L. 700.000.000 per l' anno 1987. 4. Per consentire al comune di Roccasecca dei Volsci l' acquisto di un immobile da adibire a nuova sede del municipio, dei servizi e strutture comunali, la somma di L. 270.000.000 iscritta al capitolo n. 29852, lettera c), con la legge regionale 24 luglio 1987, n. 45, e' trasferita al capitolo n. 26174 << Contributo regionale al comune di Roccasecca dei Volsci per l' acquisizione della nuova sede municipale >>. Art. 4
1. Per l' anno 1987 e' autorizzato il rifinanziamento della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65, concernente gli interventi per la realizzazione del progetto Etruschi, per l' importo complessivo di L. 3.535.000.000, ripartito come segue: capitolo n. 16250 << Spese per gli interventi di cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 >> L. 100.000.000; capitolo n. 16251 << Spese per gli interventi di cui all' articolo 2, lettera h), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 >> L. 700.000.000; capitolo n. 16252 << Contributi per gli interventi di cui all' articolo 2, lettera c), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 >> L. 1.035.000.000; capitolo n. 16253 << Spese per gli interventi di cui all' articolo 2, lettera d), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 >> L. 1.100.000.000; capitolo n. 16254 << Contributi per gli interventi di cui all' articolo 2, lettera e), della legge regionale 7 maggio 1985, n¨ 65 >> L. 500.000.000; capitolo n. 16255 << Iniziative promozionali volte alla conoscenza della cultura etrusca nel mondo della scuola (legge regionale 7 maggio 1985, n. 65) >> L. 100.000.000; Art. 5
1. A sostegno di iniziative dirette a favorire la valorizzazione agricolo - zootecnica dell' area di Maccarese anche attraverso progetti di ricerca, sperimentazione ed industrializzazione nel campo delle agro - biotecnologie, dell' automazione dei processi e del loro monitoraggio, dell' ottimazione energetica e del miglioramento dell' ambiente, nonche' della qualificazione o riconversione del personale, viene stanziato un fondo speciale di L. 400.000.000 da trasferire all' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) per la contrazione di un mutuo finalizzato nell' erogazione dei predetti contributi. 2. Il suddetto importo verra' iscritto al capitolo n. 01502 del bilancio 1987. Art. 6
(2) Legge abrogata dal numero 23) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |