Ulteriori integrazioni della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: << Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1987 >> (1)

Numero della legge: 1
Data: 9 gennaio 1988
Numero BUR: 3
Data BUR: 30/01/1988

L.R. 09 Gennaio 1988, n. 1
Ulteriori integrazioni della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31, recante: << Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' esercizio finanziario 1987 >> (1) (2)



[ Art. 1


1. In relazione alle disposizioni di cui all' articolo 4 della
legge regionale 31 marzo 1985, n. 26, relativa all' esigenza di
adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi conseguenti
alla particolare funzione e localizzazione dell' ospedale in
localita' Pietralata di Roma, il numero dei posti letto previsto
nell' articolo 2 della medesima legge regionale e' elevato a
384; conseguentemente, il termine di cui all' articolo 6 della
predetta legge regionale e' prorogato di tre mesi.
2. L' importo previsto dall' articolo 8 della legge regionale
31 marzo 1985, n. 26, per la realizzazione del predetto
ospedale e' elevato a lire 97.500.000.000.
3. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma,
l' autorizzazione complessiva di spesa prevista dalla
legge regionale 17 settembre 1984, n. 56, nel cui ambito rientra
l' onere recato dalla legge regionale 31 marzo 1985, n. 26,
come modificato dal presente articolo, e' elevata fino alla
concorrenza della spesa autorizzata, nel triennio 1986/ 1988.
La relativa somma sara' iscritta nel bilancio regionale ad
integrazione degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale
al capitolo n. 13207.

Art. 2

1. L' autorizzazione di spesa, mediante trasferimenti agli enti
locali, prevista dall' articolo 25, ultimo comma, della legge
regionale 6 aprile 1985, n. 33, concernente l' acquisizione e/ o la
ristrutturazione di immobili da adibire a strutture permanenti
dei servizi sociali, e' ulteriormente rinnovata per l' anno 1987
nella misura complessiva di L. 6.000.000.000, il predetto
importo sara' iscritto al capitolo n. 14501 del bilancio regionale
1987.
2. Mediante trasferimenti agli enti locali e', altresi',
autorizzata per l' anno 1987 la spesa di L. 4.000.000.000 per
l' attuazione delle finalita' previste dall' articolo 5 della legge
regionale 4 luglio 1979, n. 51, in materia di impianti sportivi.
La predetta somma di L. 4.000.000.000 sara' stanziata nel capitolo
n. 17195 del bilancio regionale per l' anno 1987.
3. Il termine unificato per la presentazione delle domande
da parte degli enti locali, previsto dalle vigenti norme,
limitatamente agli interventi previsti dal presente articolo,
si intende esteso alle richieste che saranno prodotte entro i
trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. All' articolo 4 della legge regionale 25 maggio 1987, n. 31,
e' aggiunto il seguente comma:
<< omissis >>.
5. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto
al capitolo n. 16851, tabella B Spesa, riferito alla legge
regionale 22 novembre 1982, n. 51, e' destinato esclusivamente
all' attuazione del programma destinato al recupero di
Palazzo Doria a Valmontone.
6. Il secondo ed il terzo comma dell' articolo 2 della
legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, concernente:
<< Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate
per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali >>
nonche' il secondo comma dell' articolo 3 della medesima
legge regionale sono soppressi.
7. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto
al capitolo n. 16031, tabella B Spesa, riferito alla legge
regionale 10 luglio 1978, n. 32, e' destinato esclusivamente
all' attuazione delle attivita' promosse dagli enti locali e dai
consorzi di enti locali.
8. La Regione garantisce l' iscrizione, nello stato di previsione
della spesa, per tutta la durata dell' ammortamento,
delle somme per il pagamento delle quote di ammortamento del
mutuo contratto dall' ERSAL (Ente regionale di
sviluppo agricolo del Lazio) ai sensi dell' articolo 5 della
legge regionale 24 luglio 1987, n. 44.
9. Il maggiore stanziamento di L. 100.000.000 previsto
al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera i), e' destinato
esclusivamente allo studio di fattibilita' per un piano di
sviluppo nel comprensorio riva destra del Garigliano comprendente
il territorio dei comuni di Castelforte, Santi Cosma e
Damiano, Minturno e Spigno Saturnia.
10. Il maggior stanziamento di L. 1.000.000.000 previsto al
capitolo n. 15001, tabella B Spesa, riferito alla legge
regionale 18 settembre 1979, n. 78, e' destinato esclusivamente
ad interventi svolti dai comuni ed istituzioni scolastiche di
cui all' articolo 3 della suddetta legge.
11. Il maggiore stanziamento di L. 3.800.000.000 previsto
al capitolo n. 10222, tabella B Spesa, e' destinato esclusivamente
alla depurazione del lago di Nemi di cui alle leggi regionale
9 novembre 1981, n. 30 e 11 giugno 1986, n. 19.
12. Il maggiore stanziamento di L. 150.000.000 previsto
al capitolo n. 16886, tabella B Spesa, riferito alla legge
regionale 20 marzo 1987, n. 27, e' destinato esclusivamente
all' attuazione di quanto stabilito nell' articolo 3 della suddetta
legge e cosi' ripartito:
a) lettera d) L. 50.000.000;
b) lettera e) L. 140.000.000.

Art. 3

1. La misura del contributo previsto dall' articolo 14
della legge regionale 8 giugno 1984, n. 23, a favore del centro
interregionale di coordinamento e documentazione per la
cartografia e le informazioni territoriali, da iscrivere al
capitolo n. 18005 del bilancio regionale, e' elevato di
L. 150.000.000.
2. L' ammontare dei trasferimenti agli IDISU (Istituti
per il diritto allo studio universitario) per L. 26.900.000.000,
al netto degli oneri per il personale, indicato all' articolo 4,
terzo comma, della legge regionale 24 luglio 1987, n. 44,
concernente: << Ulteriori integrazioni alla legge regionale 25
maggio 1987, n. 31, recante: " Disposizioni finanziarie per la
redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per
l' esercizio finanziario 1987" >>, e' ulteriormente elevato
di L. 3.000.000.000 per il medesimo esercizio 1987 per le
esigenze finanziarie dell' IDISU (Istituto per il
diritto allo studio universitario) di Roma << La Sapienza >>.
3. L' autorizzazione di spesa relativa alla stampa degli
elaboratori dei piani paesaggistici indicata all' articolo 4,
quarto comma, della predetta legge regionale 24 luglio 1987,
n. 44, e' elevata di ulteriori L. 700.000.000 per l' anno 1987.
4. Per consentire al comune di Roccasecca dei Volsci l' acquisto
di un immobile da adibire a nuova sede del municipio, dei servizi
e strutture comunali, la somma di L. 270.000.000 iscritta al
capitolo n. 29852, lettera c), con la legge regionale 24 luglio
1987, n. 45, e' trasferita al capitolo n. 26174 << Contributo
regionale al comune di Roccasecca dei Volsci per l' acquisizione
della nuova sede municipale >>.

Art. 4

1. Per l' anno 1987 e' autorizzato il rifinanziamento della legge
regionale 7 maggio 1985, n. 65, concernente gli interventi per la
realizzazione del progetto Etruschi, per l' importo complessivo
di L. 3.535.000.000, ripartito come segue:
capitolo n. 16250 << Spese per gli interventi di cui all' articolo
2, lettera a), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 >>
L. 100.000.000;
capitolo n. 16251 << Spese per gli interventi di cui all' articolo
2, lettera h), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 >>
L. 700.000.000;
capitolo n. 16252 << Contributi per gli interventi di cui
all' articolo 2, lettera c), della legge regionale 7 maggio 1985,
n. 65 >> L. 1.035.000.000;
capitolo n. 16253 << Spese per gli interventi di cui all' articolo
2, lettera d), della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 >>
L. 1.100.000.000;
capitolo n. 16254 << Contributi per gli interventi di cui all'
articolo 2, lettera e), della legge regionale 7 maggio 1985, n¨
65 >> L. 500.000.000;
capitolo n. 16255 << Iniziative promozionali volte alla conoscenza
della cultura etrusca nel mondo della scuola (legge regionale 7
maggio 1985, n. 65) >>
L. 100.000.000;

Art. 5

1. A sostegno di iniziative dirette a favorire la valorizzazione
agricolo - zootecnica dell' area di Maccarese anche attraverso
progetti di ricerca, sperimentazione ed industrializzazione nel
campo delle agro - biotecnologie, dell' automazione dei processi e
del loro monitoraggio, dell' ottimazione energetica e del
miglioramento dell' ambiente, nonche' della qualificazione o
riconversione del personale, viene stanziato un fondo speciale di
L. 400.000.000 da trasferire all' ERSAL (Ente regionale di sviluppo
agricolo del Lazio) per la contrazione di un mutuo finalizzato
nell' erogazione dei predetti contributi.
2. Il suddetto importo verra' iscritto al capitolo n. 01502 del
bilancio 1987.

Art. 6


1. I quadri << A >>, << B >> e << C >> allegati alla legge
regionale 25 maggio 1987, n. 31, devono ritenersi integrati con i
capitoli, denominazioni, riferimenti legislativi ed importi
integrativi introdotti con la presente legge e con la legge
regionale di assestamento del bilancio di previsione per
l' anno finanziario 1987.]


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1988, n. 3, S.O. n. 1

(2) Legge abrogata dal numero 23) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.