Proroga del termine per l'attivita'di assistenza domiciliare e dei servizitutelari previsto al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12settembre 1986, n. 42.

Numero della legge: 47
Data: 19 settembre 1994
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1994

L.R. 19 Settembre 1994, n. 47
Proroga del termine per l'attivita'di assistenza domiciliare e dei servizitutelari previsto al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12settembre 1986, n. 42.




Art. 1

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 42, concernente: "Disciplina per la formazione degli assistenti domiciliari dei servizi tutelari", introdotto con la legge regionale 5 marzo 1990, m 24, cosi' come modificato dalla legge regionale 21 marzo 1991, n. 12 e dalla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 24, e' prorogato al 31 dicembre 1994.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.