Modifiche alla legge regionale concernente " Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, N. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, N. 616 ", approvata nella seduta del 23 ottobre 1979. (1)

Numero della legge: 94
Data: 6 dicembre 1979
Numero BUR: 33
Data BUR: 06/12/1979

L.R. 06 Dicembre 1979, n. 94
Modifiche alla legge regionale concernente " Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, N. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, N. 616 ", approvata nella seduta del 23 ottobre 1979. (1)

Art. 1
All' articolo 2 della legge regionale approvata nella seduta del 23 ottobre 1979, concernente:
" Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ", sono apportate le seguenti modificazioni:
"omissis " (2)

Art. 2

La lettera d) dell' articolo 10 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979 concernente:
" Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 " e' cosi' sostituita:
"omissis" (3)

Art. 3

All' articolo 15 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979, concernente:
" Costituzione, organizzazione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 " e' soppressa la lettera d). (4)

Art. 4

All' articolo 17 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979, concernente:
" Costituzione, organizzazione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento
ed integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ", dopo l' ultimo comma e' aggiunto il seguente comma:
"omissis " (5)

Art. 5

L' articolo 19 della legge regionale approvata il 23 ottobre 1979 concernente:
" Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ", e' cosi' sostituito:
" omissis " (6)

Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul Bolletino Ufficiale della Regione Lazio del 6 dicembre 1979, n. 33, S.O. n. 2

(2) L'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 è stato abrogato dall'articolo 45 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5

(3) L'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 è stato abrogato dall'articolo 45 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5

(4) L'articolo 15 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 è stato abrogato dall'articolo 45 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5

(5) L'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 è stato abrogato dall'articolo 45 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5

(6) L'articolo 19 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 93 è stato abrogato dall'articolo 45 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 5

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.