Finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell' esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale (1) (2)

Numero della legge: 92
Data: 6 dicembre 1979
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1979

L.R. 06 Dicembre 1979, n. 92
Finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell' esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale (1) (2)


[ Art. 1


In relazione alle esigenze connesse con il potenziamento dell' esercizio dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale, la Regione Lazio - entro il limite degli stanziamenti e con le modalita' di cui ai successivi articoli della presente legge - eroga, a favore del consorzio pubblici servizi di trasporto Regione Lazio, finanziamenti per far fronte alle spese di investimento occorrenti per la esecuzione di interventi finalizzati al conseguimento di una maggiore efficienza dei servizi stessi nonche' di un piu' elevato grado di produttivita' della loro gestione.

Art. 2

Gli interventi di cui al precedente articolo formeranno oggetto di apposite deliberazioni della commissione amministratrice dell' azienda consortile trasporti laziali -
ACOTRAL, assunte in conformita' alle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge e approvate dai competenti organi del consorzio pubblici servizi di
trasporto Regione Lazio.
Nelle suddette deliberazioni dovranno essere indicati la natura e le caratteristiche dei singoli interventi, le modalita' ed i tempi per la loro realizzazione nonche' le relative previsioni di spesa.
In relazione ai provvedimenti concernenti il materiale rotabile per i servizi automobilistici e ferroviari, il consorzio e l' azienda consortile trasporti laziali - ACOTRAL
- nell' adottare gli atti di propria competenza dovranno valutare la opportunita' di riservare una quota non inferiore al trenta per cento degli interventi da realizzare ad imprese ubicate nel territorio della Regione Lazio, specializzate nel settore e che diano particolare affidamento, tenuto conto della necessita' e della urgenza esistente per gli interventi stessi.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, potra' apportare al citato progetto i correttivi che si rendessero necessari nel corso della relativa esecuzione, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata nel successivo articolo 4.

Art. 3

Per ottenere la erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il consorzio pubblici servizi di trasporto dovra' inoltrare alla Regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati al primo comma del precedente articolo 2.
La Giunta regionale - verificata la conformita' al progetto, allegato alla presente legge degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi - determina, con proprie deliberazioni, gli importi dei finanziamenti da corrispondere al consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni.
Il consorzio dovra' fornire alla Regione Lazio la documentazione comprovante l' avvenuta esecuzione degli interventi per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali di cui al precedente comma.

Art. 4

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall' articolo 1 della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1979, la spesa di L. 18.200 milioni.
Tale spesa viene iscritta per L. 18.200 milioni in termini di competenza e per L. 8.800 milioni in termini di cassa, al capitolo n. 209560 che si istituisce nel bilancio di previsione
regionale per l' anno 1979, con la seguente denominazione:
" Finanziamenti per interventi destinati al potenziamento dell' esercizio consortile dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale ".
Alla copertura finanziaria dell' onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 209599
(Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio regionale dell' anno stesso.
Le suddette variazioni di bilancio, per l' anno finanziario 1979, sono riportate nell' area progettuale " Razionalizzazione e sviluppo dei servizi di trasporto - Infrastrutture "
codice 00400 del bilancio pluriennale 1979- 81.

Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO 1
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
" FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELL' ESERCIZIO CONSORTILE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE ".


ATTO ALLEGATO

1 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO

Interventi finanziari per il settore dei trasporti.

2 - OBIETTIVI

Il progetto si propone di garantire al Consorzio pubblici servizi di trasporto del Lazio, e per esso all' Azienda, mediante interventi per l' anno 1979, i finanziamenti necessari per il potenziamento dei servizi automobilistici e ferroviari, delle linee metropolitane, nonche' dei servizi aziendali comuni.

3- DESCRIZIONE DEL PROGETTO (le cifre sono espresse in milioni)

3.1. SERVIZI AUTOMOBILISTICI

3.1.1 Materiale rotabile

3.1.1 1) Stante le carenze di adeguate strutture aziendali e quindi la ridotta possibilita' di esecuzione delle necessarie operazioni di ristrutturazione, revisione o manutenzione
programmata, necessarie per garantire l' efficienza del parco automobilistico aziendale e quindi il soddisfacimento delle esigenze in atto connesse con lo svolgimento dell' esercizio delle linee automobilistiche gestite, si rende necessario affidare ad officine specializzate interventi di:
a) Ristrutturazione e revisione generale di autobus, per una spesa complessiva di L. 1.700
b) Manutenzione programmata al parco autobus L. 3.250
c) Revisione di complessivi meccanici degli autobus L. 1.400
3.1.1 2) Per l' esecuzione dei lavori di manutenzione e revisione periodica, rientranti nella potenzialita' delle attuali strutture aziendali occorre procedere all' acquisto di complessivi di giro per autobus per adeguamento ed integrazione del fabbisogno L. 500
3.1.1 3) Per l' esecuzione dei lavori necessari per dotare gli autobus extraurbani del posto del bigliettaio L. 300
3.1.1 4) Per avviare l' inserimento, nell' organizzazione del lavoro, di processi di automazione che consentano, da un lato, un piu' efficace riscontro contabile
dei proventi del traffico e dall' altro, una piu' produttiva utilizzazione del personale, occorre procedere alle necessarie attrezzature, da dare in dotazione al personale
di vettura, in servizio sulle linee extraurbane L. 1.850

3.1.2 Adeguamento degli impianti esistenti

Per l' adeguamento alle norme di cui alla legge n. 319/ 76 (antinquinamento) delle rimesse automobilistiche di Palombara, Nettuno, Roma - Via Sannio, Roma Acqua Acetosa, Rieti e Viterbo ed alle normative di prevenzione infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro, nonche' per il potenziamento e parziale rinnovo della rete di impianti di rifornimento e per le dotazioni di impianti di lavaggio e di altre attrezzature di varie rimesse automobilistiche L. 1.450
Totale 3.1 L. 10.460

3.2. SERVIZI FERROVIARI E METROPOLITANE

3.2.1. Ferrovie in concessione

Nell' attesa che si concretizzino gli eventuali interventi che il Ministero dei trasporti intendera' adottare in applicazione della legge 8 giugno 1978, n. 297, occorre assicurare condizioni di funzionalita' alle ferrovie Roma - Fiuggi e Roma - Civitacastellana - Viterbo, specie per le loro tratte di penetrazione urbana, destinate ad assumere un ruolo di linee
metropolitane di superficie e garantire la sicurezza dell' esercizio.
In tale prospettiva sono previsti i seguenti interventi:
3.2.1.1 Materiale rotabile
3.2.1.1 1) Ristrutturazione e revisione generale n. 7 elettromotrici ferrovia Roma - Fiuggi L. 370
3.2.1.1 2) Riparazione n. 2 elettromotrici e n. 2 rimorchiate ferrovia Roma - Fiuggi L. 300
3.2.11 3) Approvvigionamento di n. 20 alimentatori statici per convogli e di un accoppiatoio automatico per elettromotrici gruppo 800 in servizio sulla ferrovia Roma - Fiuggi L. 125
3.2.1.2 Armamento - Opere d' arte
3.2.1.2 1) Acquisto rotaie, appalto lavori con fornitura traverse e materiali metallici, lavori di revisione generale dell' armamento per la ferrovia Roma Fiuggi e Roma - Viterbo L. 2.270
3.2.1.2 2) Lavori di risanamento e revisione opere d' arte ferrovia Roma - Viterbo L. 20
3.2.1.3. Impianti
3.2.1.3 1) Potenziamento e installazione SSE ferrovia Roma - Fiuggi e Roma - Viterbo L. 650
3.2.1.3 2) Sostituzione cavo combiport per telecomunicazioni tratta urbana ferrovia Roma - Fiuggi L. 100
3.2.1.3 3) Installazione apparecchiatura di protezione automatica sulla ferrovia Roma - Viterbo L. 100
3.2.1.3 4) Ristrutturazione officina di Catalano L. 400
3.2.1.4 Attrezzature
Approvvigionamento di attrezzature per la meccanizzazione dei servizi di biglietteria per servizio penetrazione urbana ferrovia Roma - Fiuggi L. 460
3.2.29 Ferrovie metropolitane
3.2.2.1 Materiale rotabile
Per la linea " B " della metropolitana si rende necessario, per garantire la funzionalita', la ripresa ed il completamento dei lavori per la ristrutturazione e la revisione generale di n. 16 elettromotrici in servizio sino dall' apertura della linea (1955) L. 320
3.2.2.2 Impianti
3.2.2.2 1) Installazione impianto soffiaggio e potenziamento impianto aria compressa officina Magliana L. 85
3.2.2.2 2) Potenziamento e rinnovo della linea di tornelleria L. 50
Totale 3.2 L. 5.250
3.3 SERVIZI AZIENDALI COMUNI
Si rende necessario fornire i servizi aziendali comuni di dotazioni di lavoro e di attrezzature di vario genere per un loro migliore funzionamento rispondente alle esigenze ed alle
dimensioni dell' azienda e cio' per realizzare un programma di adeguamento del sistema di trattamento di elaborazione automatizzato delle informazioni, da realizzare, ove e in quanto possibile, che consenta di avere disponibili, nei tempi brevi e in modo certo, notizie e dati sullo svolgimento dei servizi sull' impiego e disponibilita' dei mezzi, dei materiali di ricambio e del personale.
3.3 1) Attrezzature per costituzione magazzino centrale e magazzino di scorta nelle aree, per collaudo materiale, con integrazione degli autoveicoli ausiliari di esercizio L. 505
3.3 2) Attrezzatura posti di lavoro in uffici centrali e periferici L. 300
3.3 3) Acquisto attrezzature diverse e macchinari per officine e impianti L. 185
3.3 4) Estensione, meccanizzazione, procedure e studio per l' introduzione di nuovi strumenti per la informatica L. 1.500
Totale 3.3 L. 2.490
4 - QUADRO FINANZIARIO
Il costo del progetto, riferito alle attuali condizioni di mercato, e' pari a L. 18.200.000.000, cosi' ripartite: (anno 1979):
- Servizi automobilistici (3.1) L. 10.460.000.000
- Servizi ferroviari e metrolitane (3.2) L. 5.250.000.000
- Servizi aziendali comuni (3.3) L. 2.490.000.000
Totale L. 18.200.000.000
Il relativo onere trovera' copertura con i fondi di cui al capitolo n. 209599 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1979.
5 - GESTIONE DEL PROGETTO
E' di competenza del consorzio regionale dei pubblici trasporti il quale provvedera' alla relativa esecuzione mediante le prescritte procedure.
Nell' attribuzione delle commesse, il consorzio e le sue aziende dovranno valutare prioritariamente le possibilita' offerte da imprese, con sede nel Lazio, a partecipazione finanziaria regionale.
6- VERIFICA DEL PROGETTO
E' di competenza regionale.
RIEPILOGO (anno 1979).
3.1 SERVIZI AUTOMOBILISTICI
3.1.1 Materiale rotabile L. 9.010
3.1.2 Impianti L. 1.450
Totale L. 10.460
3.2 SERVIZI FERROVIARI E METROPOLITANA
3.2.1 Ferrovie in concessione
3.2.1.1 Materiale rotabile L. 795
3.2.1.2 Armamento - Opere d' arte L. 2.290
3.2.1.3 Impianti L. 1.250
3.2.1.4 Attrezzature L. 460
3.2.2 Ferrovie metropolitane
3.2.2.1 Materiale rotabile L. 320
3.2.2.2 Impianti L. 135
Totale L. 5.250
3.3 Servizi aziendali comuni L. 2.490
Totale 1979 L. 18.200 ]


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 1979, n. 35

(2) Legge abrogata dal numero 56) dell'allegato E alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.