Modalita' per l' organizzazione del servizio di pronto intervento socio - sanitario (1)

Numero della legge: 101
Data: 27 dicembre 1979
Numero BUR: 2
Data BUR: 19/01/1980

L.R. 27 Dicembre 1979, n. 101
Modalita' per l' organizzazione del servizio di pronto intervento socio - sanitario (1)

Art. 1

Finalita'

La Regione, nel quadro della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e della programmazione regionale, al fine di evitare
l' indiscriminato ricorso al ricovero ospedaliero,
promuove l' organizzazione, in tutto il territorio regionale,
di un servizio multizonale di pronto intervento
socio - sanitario atto ad assicurare a tutti i cittadini presenti
nel territorio regionale un sollecito intervento
gratuito di emergenza socio - sanitaria, ovunque richiesto.
Tale servizio viene realizzato dalle unita' sanitarie
locali ed assicura in particolare:
a) l' intervento tempestivo sul posto, in caso di necessita',
di personale adeguatamente preparato e dotato
delle attrezzature occorrenti;
b) l' immediato ricovero - ove necessario - nel
presidio ospedaliero piu' idoneo in relazione alle specifiche
esigenze;
c) la promozione di immediati provvedimenti da
parte dei servizi competenti in ordine alle varie emergenze
socio - sanitarie.

Art. 2
Articolazione del servizio

Le finalita' di cui al precedente articolo sono perseguite
attraverso:
a) l' istituzione di centrali operative per la raccolta
e lo smistamento delle chiamate di soccorso, in collegamento
tra di loro, con i mezzi di trasporto e con i
presidi sociali e sanitari;
b) la razionale dislocazione dei punti di pronto intervento
socio - sanitario e la scelta dei mezzi di trasporto
e del personale di assistenza da utilizzare nelle varie
evenienze;
c) la qualificazione del personale;
d) l' educazione sanitaria, l' informazione e la divulgazione
delle notizie utili alla conoscenza del servizio
da parte della popolazione, anche al fine di promuoverne
il contributo - attraverso associazioni di volontariato
senza fine di lucro - al buon funzionamento del
servizio stesso.

Art. 3
Centrale operativa

La centrale operativa costituisce un sistema integrato,
a livello multizonale, di raccolta e di smistamento
delle chiamate di soccorso, dotato di mezzi tecnici atti
ad assicurare il tempestivo intervento di carattere sanitario
e sociale, nell' ambito territoriale di propria competenza.
Con il piano sanitario regionale, ed in mancanza, con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'
assessore regionale alla sanita' e sentita la competente
Commissione permanente del Consiglio regionale, vengono
indicati, nel territorio regionale, i comprensori nei
quali devono essere ubicate le centrali operative di cui
al comma precedente, nonche' l' ambito del relativo territorio
di utenza.
La centrale operativa provvede:
a) alla ricezione delle chiamate di soccorso e alla
selezione delle stesse in relazione al tipo di richiesta,
al grado di urgenza nonche' alle modalita' dell' intervento
da effettuare;
b) a fornire tempestive informazioni e consulenze
nei casi in cui non occorra il diretto intervento sul
luogo di chiamata;
c) all' invio, ove necessario, di personale di assistenza
e di mezzi idonei da utilizzare nelle varie evenienze;
d) al reperimento dell' ospedale disponibile piu' idoneo
o di altro presidio socio - sanitario.
A tal fine, la centrale operativa mantiene permanenti
collegamenti:
con tutti gli ospedali e con gli altri presidi sociali
e sanitari ubicati nel territorio di propria competenza;
con i punti di pronto intervento di cui al successivo
art. 4;
con i mezzi mobili di pronto intervento;
con le altre centrali operative, per il soddisfacimento
di quelle esigenze che non possono trovare adeguata
risposta nell' ambito del territorio di propria competenza.
Con le modalita' di cui al secondo comma del presente
articolo tra le centrali operative ne viene individuata
una con il compito di coordinare le altre centrali
operative ubicate nel territorio regionale nel caso di
particolari evenienze non risolvibili in sede locale e di
supplire ad eventuali momentanee carenze delle centrali
operative medesime.

Art. 4
Punti di pronto intervento

I punti di pronto intervento sono i luoghi di stazionamento
del personale e dei mezzi mobili addetti alle
emergenze.
In ogni unita' sanitaria locale e' ubicato, di regola, almeno
un punto di pronto intervento.
Le unita' sanitarie locali stabiliscono l' ubicazione piu'
idonea dei punti di pronto intervento, in relazione all'
estensione del territorio, alla densita' e dislocazione
della popolazione, alle condizioni di viabilita' e del traffico.
I punti di pronto intervento sono permanentemente
collegati con la centrale operativa competente per territorio.

Art. 5
Mezzi mobili di pronto intervento

Le unita' sanitarie locali provvedono alla scelta dei
mezzi mobili di pronto intervento da impiegare per lo
svolgimento del servizio, in relazione alle specifiche esigenze
del territorio e della popolazione da servire.
Ai fini dell' espletamento del servizio di cui alla presente
legge devono essere utilizzati tutti i mezzi idonei
esistenti, comunque disponibili nell' ambito del territorio
regionale.
L' utilizzazione dei mezzi mobili di pronto intervento
sanitario e' coordinata funzionalmente dalla centrale
operativa, in modo da garantire in ogni luogo e in ogni
circostanza l' efficienza del servizio. Presso la centrale
operativa puo' essere prevista la dislocazione di mezzi
mobili.
La Regione promuove la progressiva standardizzazione
delle autoambulanze e degli altri mezzi mobili di
pronto intervento da utilizzare per le emergenze di
carattere sanitario, nonche' delle relative attrezzature.

Art. 6
Raccolta ed elaborazione dei dati

La Regione provvede a raccogliere ed elaborare i dati
relativi al servizio di cui alla presente legge allo scopo
di:
a) contribuire alla conoscenza della situazione sociale
e sanitaria del territorio;
b) fornire gli elementi necessari alla programmazione
del servizio;
c) verificare l' efficienza e la rispondenza del servizio
stesso alle necessita' della popolazione da servire.
A tal fine i dati relativi agli interventi del servizio
sono comunicati all' osservatorio epidemiologico regionale
di cui alla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 9, nei
termini e con le modalita' indicate dall' assessore regionale
alla sanita'. La Regione inoltre promuovera' un rapporto
anche con cooperative socio - sanitarie di giovani
laureati per un pieno coinvolgimento di queste strutture
ai fini della ricerca per tutte le questioni attinenti
l' attivita' del pronto intervento socio - sanitario stesso.

Art. 7
Comitato tecnico

Presso l' assessorato alla sanita' della Regione e' istituito
un comitato tecnico nominato dalla Giunta regionale,
sentita la competente Commissione permanente
del Consiglio regionale, presieduto dall' assessore alla
sanita' o da un suo delegato e composto da otto esperti
in materia.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
della carriera direttiva dell' assessorato regionale
alla sanita'.
Il predetto comitato dura in carica tre anni ed ha il
compito di portare la propria collaborazione tecnica nei
confronti degli organi regionali ai fini dello svolgimento
delle funzioni di propria competenza.
Il comitato svolge, altresi', funzioni di consulenza tecnica
a favore delle unita' sanitarie locali.
Ai membri del comitato estranei all' amministrazione
regionale spetta il compenso e il trattamento economico
di missione, in quanto dovuto, previsto dalla legge
regionale 9 giugno 1975, n. 60. Ai fini della determinazione
della indennita' di missione, i membri estranei
all' amministrazione regionale sono equiparati ai funzionari
della Regione.

Art. 8
Personale

Il numero e la qualifica degli operatori da utilizzare
per assicurare il servizio di cui alla presente legge viene
stabilito nell' ambito dei piani di cui al successivo art. 11.
Nei piani indicati al comma precedente puo' essere
prevista anche l' utilizzazione del personale comunque
trasferito o comandato alla Regione o agli enti locali.
Il servizio di guardia medica permanente di emergenza
e di pronto intervento e' assicurato dal personale degli
enti locali e degli enti ospedalieri destinati alle unita'
sanitarie locali in relazione a quanto disposto dal successivo
art. 12 nell' attesa della costituzione delle unita'
sanitarie locali.

Art. 9
Formazione ed aggiornamento del personale

La Regione, nell' ambito dei piani di formazione professionale
di propria competenza, promuove attivita' di
formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale
addetto al servizio di pronto intervento socio - sa
sanitario in relazione alla previsione del numero e delle
qualifiche degli operatori da utilizzare, ai sensi del successivo
art. 11, terzo comma, lettera b).
La Regione promuove altresi' appositi corsi di addestramento
al pronto soccorso per il personale di polizia urbana e rurale
e per il personale operante in servizi
pubblici di emergenza, nonche' iniziative atte a diffondere
tra la popolazione le piu' elementari ed immediate
tecniche di soccorso e a favorire la costituzione di associazioni
di volontariato che possano concorrere senza
fine di lucro al conseguimento delle finalita' della presente
legge, nell' osservanza della normativa di cui
all' art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. (2)

Art. 10
Programmazione, indirizzo e coordinamento

La programmazione, l' indirizzo e il coordinamento del
servizio previsto dalla presente legge spettano alla Regione
che li esercita nel quadro generale della programmazione
sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle
specifiche esigenze del territorio da servire, della dislocazione
dei presidi sociali e sanitari esistenti e delle
condizioni della viabilita' e del traffico.
Spetta altresi' alla Regione:
a) la vigilanza tecnica sul servizio e la verifica dell'
organizzazione anche attraverso la raccolta e la valutazione
dei dati statistici relativi al servizio stesso;
b) la determinazione delle caratteristiche tecniche
delle autoambulanze e delle altre attrezzature da utilizzare
per l' espletamento del servizio;
c) la promozione delle attivita' di qualificazione
professionale e di aggiornamento permanente del personale
da utilizzare nel servizio.
Spetta inoltre, alla Regione, fino alla costituzione
delle unita' sanitarie locali, la promozione degli accordi
convenzionali tra tutti gli enti interessati all' organizzazione
del servizio in relazione a quanto disposto
dal successivo art. 12.

Art. 11
Piano di intervento

Per la realizzazione del servizio di cui alla presente
legge il Consiglio regionale, adotta, nell' ambito della
programmazione regionale, un programma pluriennale
e piani annuali di intervento, tenuto conto anche delle
proposte formulate dalle unita' sanitarie locali.
Il programma pluriennale di cui al precedente comma
deve prevedere, nella fase di prima attuazione, lo
sviluppo graduale del servizio di cui alla presente
legge, in rapporto alle disponibilita' finanziarie del bilancio
della Regione ed alle concrete possibilita' di attuazione
in sede locale.
I piani annuali di intervento di cui al primo comma
del presente articolo devono prevedere:
a) l' ammontare dei finanziamenti da destinare al
funzionamento del servizio di cui alla presente legge;
b) il numero e il tipo degli operatori necessari per
assicurare il funzionamento del servizio stesso nelle
sue varie articolazioni;
c) la specificazione quantitativa e qualitativa delle
attrezzature da attribuire al servizio, tenuto anche conto
di quanto previsto al secondo e quarto comma del
precedente art. 5;
d) il numero delle centrali operative nonche', per
ogni comprensorio, il numero dei punti di pronto
intervento da istituire.

Art. 12
Norme transitorie

Fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali, le
funzioni ad esse spettanti a norma della presente legge
sono esercitate dai comuni singoli o associati o dagli
organi di decentramento amministrativo comunale all'
uopo delegati, mediante apposite convenzioni con gli
enti pubblici che perseguono finalita' di assistenza sociale
e sanitaria ed in particolare con la Croce Rossa
Italiana, con gli enti e gestioni autonome posti in liquidazione
ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 34, e
con gli enti ospedalieri.
Le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulate,
nel rispetto degli accordi di lavoro e delle convenzioni
operanti a livello nazionale, in conformita' ad
appositi schemi approvati con deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell' assessore alla sanita', sentita
la competente Commissione permanente del Consiglio
regionale e sentite le organizzazioni sindacali interessate.
Nelle predette convenzioni devono essere indicati il
personale nonche' i mezzi tecnici e finanziari apportati
da ciascuno degli enti contraenti.

Art. 13
Finanziamento

All' onere finanziario derivante dalla presente legge
per gli anni 1980 e successivi, si provvedera' mediante
utilizzazione di una quota da istituire e da quantificarsi
annualmente con la legge di approvazione del bilancio,
dal fondo sanitario nazionale attribuito alla Regione
Lazio.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 gennaio 1980, n. 2

(2) Comma modificato dall'articolo unico della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 102

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.