Attuazione di servizi speciali con autoveicoli da noleggio da rimessa e da piazza, attrezzati per il trasporto di persone inabili o bisognose di cure ambulatoriali non di emergenza o dimesse da luoghi di cura. (1)

Numero della legge: 73
Data: 18 settembre 1979
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1979

L.R. 18 Settembre 1979, n. 73
Attuazione di servizi speciali con autoveicoli da noleggio da rimessa e da piazza, attrezzati per il trasporto di persone inabili o bisognose di cure ambulatoriali non di emergenza o dimesse da luoghi di cura. (1)

Art. 1

Istituzione del servizio

In relazione alle competenze previste dagli articoli 27
e 32 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, i comuni nell' ambito
delle attribuzioni ad essi conferite dalla legge in materia
di disciplina del servizio pubblico con autoveicoli
da noleggio da rimessa e da piazza, possono adottare
apposite norme regolamentari in ordine all' impiego di
autoveicoli speciali attrezzati per il trasporto:
di persone inabili impossibilitate ad operare normali
mezzi di trasporto pubblico o privato;
di persone fisicamente bisognose di prestazioni mediche
ambulatoriali normali e non di emergenza o di
cure riabilitative;
di persone dimesse da luoghi di cura che ritornano
non guarite nelle proprie abitazioni.

Art. 2
Prescrizioni regolamentari

Gli autoveicoli addetti al trasporto delle persone
indicate nel precedente articolo devono corrispondere
alle caratteristiche che i regolamenti locali stabiliscono
ai fini dell' omologazione.
I servizi di trasporto previsti dalla presente legge
in nessun caso possono identificarsi o sovrapporsi a
quelli di pronto soccorso e trasporto infermi di cui all'
art. 2, lettera b), del DL 13 novembre 1947, n. 1256
disempegnati dalla Croce Rossa Italiana ed a quelli
di cui all' art. 18, lettera h), della legge 12 febbraio 1968,
n. 132 ed all' articolo 13 del DPR 27 marzo 1969, n. 126
disimpegnati dagli ospedali. A tal fine in particolare gli
autoveicoli stessi sono contraddistinti dall' eventuale
contrassegno esteriore previsto dal regolamento comunale
che sancisce, tra l' altro, il divieto di:
a) far uso dei segnali acustici ed ottici in atto riservati
alla emergenza sanitaria, al pronto soccorso medico,
al pronto intervento di pubblica sicurezza e dei
vigili del fuoco;
b) far uso di simboli e denominazioni rievocanti
quelli adottati dalla associazione italiana della Croce
Rossa e dagli enti ospedalieri ed altri enti pubblici cui
e' affidato il servizio di pronto soccorso.

Art. 3
Prezzi di tariffa per i trasporti

In sede regolamentare o con separato provvedimento
del competente organo, i comuni possono dichiarare i
prezzi secondo tariffa chilometrica per i trasporti urbani
ed extraurbani effettuabili dagli autoveicoli speciali,
tenendo conto delle attrezzature particolari di cui
sono dotati per effettuare una prestazione sanitaria non
di emergenza.

Art. 4
Dichiarazione di urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo
127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto
regionale ed entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio.

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 ottobre 1979, n. 28

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.