Modifiche alla legge regionale n. 48 del 26 agosto 1978 e norme per l' inquadramento del personale (1)

Numero della legge: 57
Data: 20 agosto 1979
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1979

L.R. 20 Agosto 1979, n. 57
Modifiche alla legge regionale n. 48 del 26 agosto 1978 e norme per l' inquadramento del personale (1)

Art. 1
E' soppresso il secondo comma dell' art. 1 della legge
regionale n. 48 del 26 agosto 1978.(2)

Art. 2

Il primo comma dell' art. 2 della legge regionale
26 agosto 1978, n. 48, e' sostituito dal seguente:
"omissis " (2)

Art. 3

Nel limite dei posti che alla data di entrata in vigore
della presente legge e dopo effettuati gli eventuali inquadramenti
di cui al successivo articolo risulteranno
vacanti nelle qualifiche funzionali di assistente e di
collaboratore, saranno banditi concorsi riservati al personale
assunto con contratto a termine ai sensi dell'
art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 276, in servizio alla Regione almeno
dal 1ø gennaio 1975, nonche' al personale assunto ai
sensi dell' art. 26 della legge regionale 29 maggio 1973,
n. 20, e che sia in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Il concorso consistera' in un colloquio inteso ad accertare
il possesso della preparazione professionale
richiesta per l' espletamento dei compiti propri della
qualifica funzionale alla quale si concorre.
Il personale assunto ai sensi dell' art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276,
puo' partecipare soltanto al concorso per la qualifica
funzionale di assistente.
Per l' ammissione ai concorsi i candidati devono possedere
i requisiti di cui all' art. 47 della legge regionale
29 maggio 1973, n. 20, con esclusione del limite di eta'.
Inoltre per la partecipazione ai concorsi a posti di
collaboratore gli interessati devono essere in possesso
almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
I vincitori del concorso otterranno la nomina con
decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria
del concorso.

Art. 4

Su domanda, da presentare entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ed entro
il numero dei posti previsti in organico e a detta data
vacanti, puo' essere inquadrato nei ruoli regionali il
personale che alla data stessa e' in servizio presso la
Amministrazione regionale in posizione di comando,
con esclusione del personale di cui alla legge della Repubblica
17 agosto 1974, n. 386. Non si applicano le
norme transitorie di cui al titolo X della legge regionale
29 maggio 1973, n. 20, e successive integrazioni e
modificazioni. Sono comunque fatti salvi l' anzianita'
di servizio maturata presso l' ente di provenienza e la
retribuzione in godimento, secondo i criteri di cui all'
ottavo e decimo comma dell' art. 81 della legge regionale
29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge
regionale di pari data n. 21 e dalla legge regionale 21 ottobre
1977, n. 40.
Qualora il numero delle domande superi quello dei
posti disponibili, l' inquadramento avverra' sulla base
della valutazione dei titoli in possesso degli aspiranti,
effettuata da un' apposita commissione costituita con
provvedimento della Giunta regionale.
L' inquadramento di cui al presente articolo decorrera'
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

Il Presidente del Consiglio regionale, i vice presidenti,
i consiglieri segretari, il Presidente della Giunta
regionale, il vice presidente e gli assessori possono
avvalersi di segretari particolari.
Le segreterie particolari non possono interferire nella
azione svolta dalle strutture amministrative, ne' sostituirsi
alle stesse.
Alle segreterie particolari puo' essere preposto un
coordinatore.
I coordinatori delle segreterie particolari possono essere
scelti oltre che fra i dipendenti regionali di qualsiasi
qualifica anche fra dipendenti di enti pubblici
attraverso l' istituto del comando. In tal caso il comando
non potra' prevedere una durata superiore a quella dell'
incarico e, comunque, cessera' di diritto al cessare
dello stesso.
Ai coordinatori delle segreterie particolari spetta per
la durata dell' incarico, in aggiunta al trattamento economico
in godimento, una indennita' mensile nella stessa
misura e con le medesime modalita' stabilite per i
coordinatori di ufficio.
L' art. 26 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20,
e' abrogato.
I contratti di assunzione dei coordinatori delle segreterie
particolari posti in essere ai sensi del predetto
art. 26 e in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge sono prorogati fino all' espletamento del
concorso previsto dal precedente art. 6. Nel caso di
cessazione dell' incarico agli interessati non spettera'
tuttavia l' indennita' di coordinamento.


Note:

(1) Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 settembre 1979, n. 25

(2) La legge 26 agosto 1978, n. 48 è stata abrogata dall'articolo 27 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, successivamente abrogata dall'articolo 43, comma 1, lettera uuuu) della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.