L.R. 14 Luglio 2003, n. 17 |
Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche, ad organismi consultivi regionali (1) |
Art. 1
(Finalità) 1. La Regione Lazio riconosce e valorizza il ruolo di interesse pubblico che le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche, di seguito denominate associazioni, assumono nella loro attività di rappresentanza e tutela delle categorie di disabili. Art. 2
(Partecipazione delle associazioni) 1. La Regione Lazio garantisce il coinvolgimento delle associazioni nelle procedure di concertazione e/o consultazione e negli organismi consultivi istituiti a livello regionale per la cura di materie di competenza regionale che presentano problematiche legate all’integrazione sociale e all’elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali. 2. Gli enti strumentali regionali, nei quali sono operanti organismi nell’ambito delle materie di cui al comma 1, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni la nomina di: a) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, (ANMIC) per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità civile; b) un rappresentante dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordomuti (ENS), per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo; c) un rappresentante dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità; d) un rappresentante dell’Unione Mutilati per il Servizio (UNMS), per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità per servizio; e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità sul lavoro. Art. 3
(Convenzioni) 1. Gli enti di cui all’articolo 2, comma 2 possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all’articolo 1 per lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 agosto 2003, n. 22, s.o. n. 6 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |