Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche, ad organismi consultivi regionali (1)

Numero della legge: 17
Data: 14 luglio 2003
Numero BUR: 22
Data BUR: 09/08/2003

L.R. 14 Luglio 2003, n. 17
Partecipazione delle associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche, ad organismi consultivi regionali (1)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Lazio riconosce e valorizza il ruolo di interesse pubblico che le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche, di seguito denominate associazioni, assumono nella loro attività di rappresentanza e tutela delle categorie di disabili.


Art. 2
(Partecipazione delle associazioni)


1. La Regione Lazio garantisce il coinvolgimento delle associazioni nelle procedure di concertazione e/o consultazione e negli organismi consultivi istituiti a livello regionale per la cura di materie di competenza regionale che presentano problematiche legate all’integrazione sociale e all’elevazione morale dei soggetti disabili totali o parziali.

2. Gli enti strumentali regionali, nei quali sono operanti organismi nell’ambito delle materie di cui al comma 1, sono tenuti a richiedere agli organi regionali delle associazioni la nomina di:
a) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, (ANMIC) per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità civile;
b) un rappresentante dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordomuti (ENS), per le tematiche e le problematiche inerenti il sordomutismo;
c) un rappresentante dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) per le tematiche e le problematiche inerenti la cecità;
d) un rappresentante dell’Unione Mutilati per il Servizio (UNMS), per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità per servizio;
e) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) per le tematiche e le problematiche inerenti l’invalidità sul lavoro.

Art. 3
(Convenzioni)


1. Gli enti di cui all’articolo 2, comma 2 possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di cui all’articolo 1 per lo svolgimento di compiti e funzioni che la legge non attribuisce in via esclusiva alla pubblica amministrazione.


Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 agosto 2003, n. 22, s.o. n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.