Interventi per lo sviluppo agricolo nei territori Cassa per il Mezzogiorno (1) (2)

Numero della legge: 48
Data: 14 giugno 1979
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1979

L.R. 14 Giugno 1979, n. 48
Interventi per lo sviluppo agricolo nei territori Cassa per il Mezzogiorno (1) (2)


[ Art. 1
Finalita'


La Regione Lazio, in attuazione dell' art. 7, comma
primo, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183,
concede contributi in conto capitale per la realizzazione,
nei territori regionali di cui all' art. 1 del testo
unico 6 marzo 1978, n. 218, delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, di progetti per lo sviluppo del settore
agricolo coordinati con la programmazione regionale
e con le normative d' intervento per i vari settori
produttivi agricoli, concernenti opere organiche di trasformazione
e valorizzazione agricola nel campo degli
ordinamenti colturali, dei miglioramenti fondiari, delle
strutture collettive e di commercializzazione dei prodotti.
Tra le opere di valorizzazione sono considerate prioritarie
gli impianti irrigui fissi o semifissi, le strutture
ortoflorofrutticole e le iniziative zootecniche.
Le opere di miglioramento diverse da quelle irrigue
debbono servire a valorizzare le superfici gia' servite
da reti di irrigazione e non ancora convenientemente
trasformate.
Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano
consistenti aree territoriali, con particolare
riguardo alle zone interne e di collina, ed importanti
interessi produttivi.


Art. 2
Soggetti beneficiari


I contributi di cui al precedente art. 1 saranno concessi
a favore di produttori agricoli, singoli ed associati,
nella misura del venticinque per cento della spesa
ritenuta ammissibile elevata al quarantacinque per
cento per i coltivatori diretti e le cooperative agricole.
Sono considerate prioritarie le iniziative progettate
da coltivatori diretti, dalle cooperative agricole, dalle
associazioni di produttori, nonche' dai giovani, singoli
ed associati, di cui alla legge regionale 5 giugno 1978,
n. 23.


Art. 3
Procedure


In attesa dell' entrata in vigore della nuova normativa
per le procedure di spesa e di delega di competenze
in agricoltura, le domande intese ad ottenere la
concessione dei contributi di cui al precedente art. 1
devono essere presentate al settore decentrato dell'
agricoltura competente per territorio che provvedera'
alla loro istruttoria tecnico - amministrativa.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
all' agricoltura, su proposta dell' assessore all' agricoltura,
deliberera' la concessione dell' intervento e la
misura del relativo contributo.
Alla liquidazione del contributo in conto capitale
concesso si provvedera' con decreto del Presidente
della Giunta sulla base delle risultanze dell' accertamento
di avvenuta esecuzione delle iniziative approvate.

Art. 4
Cumulo


L' intervento contributivo di cui alla presente legge
non puo' essere cumulato per le stesse iniziative con
altre provvidenze previste da leggi statali e/ o regionali.

Art. 5
Norma finanziaria


Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge e' autorizzata la spesa di L. 7.000 milioni
per il 1979 e di lire 8.000 milioni per il 1980. Alla copertura
dell' onere si provvedera' mediante utilizzazione
dei fondi iscritti al cap. 990599 (fondo globale) del
bilancio regionale per l' anno finanziario 1979 e 1980.
I suddetti fondi saranno iscritti in apposito capitolo
da istituire nel bilancio 1979 e 1980 con la seguente
denominazione: " Contributi in conto capitale per progetti
di sviluppo agricolo nei territori regionali d' intervento
Cassa per il Mezzogiorno in attuazione dell'
articolo 7, comma primo, lettera c), della legge 2 maggio
1976, n. 183 ".
Il Presidente della Giunta e' autorizzato a provvedere
con propri decreti, negli esercizi 1979 e 1980, alle
variazioni di bilancio connesse con l' applicazione della
presente legge.

Art. 6
Norma transitoria


L' intervento contributivo di cui alla presente legge
si applica anche per la definizione dei piani di trasformazione
aziendale ed interaziendale progettati ai sensi
dell' articolo 16, comma terzo, della legge 6 ottobre
1971, n. 853, presentati ed istruiti dagli uffici competenti,
rimasti sospesi per mancanza di fondi, fermo
restando il rispetto delle priorita' e preferenzialita' stabilite
nel precedente articolo 1. ]

Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 giugno 1979, n. 1

(2) Legge abrogata dal numero 26) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.