Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 recante norme sugli asili - nido.

Numero della legge: 62
Data: 18 dicembre 1976
Numero BUR: 36
Data BUR: 30/12/1976

L.R. 18 Dicembre 1976, n. 62
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 recante norme sugli asili - nido.



Art. 1

Il contributo fisso di cui all' art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, che la regione Lazio e' autorizzata a corrispondere per le spese di costruzione e di impianto degli asili - nido a favore dei comuni, consorzi di comuni e comunita' montane e' elevato da lire 5 milioni a lire 80 milioni per ogni asilo - nido, limitatamente ai piani 1972 e 1973.
Tale contributo non potra' superare la somma di L. 32.500.000 per l' impianto e l' approntamento di asili - nido ricavati in locali preesistenti situati in centri storici o in zone gia' densamente urbanizzate e per gli asili - nido comunali e consortili di nuova costruzione, che non beneficiano del concorso finanziario dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.


Art. 2

All' onere di L. 4.000.000.000 derivante dalla presente legge si fa fronte mediante parziale utilizzazione dell' assegnazione statale di L. 6.992.000.000 concessa ai sensi dell' art. 15 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 ed iscrizione della suddetta somma di L. 4.000.000.000 al capitolo 24.15.32 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1976.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1976
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 dicembre 1976.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.