| L.R. 22 Luglio 1974, n. 35 |
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Modifiche ed integrazioni alla legge regionale concernente l' ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione Lazio.
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Art. 1 Alla legge regionale concernente l' ordinamento degli Uffici, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione 29 maggio 1973, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 1) Articolo 65 - (Costituzione del Consiglio del Personale) e' sostituito dal seguente: Il Consiglio del Personale dovra' essere costituito entro e non oltre 6 mesi dalla ultimazione dei lavori di inquadramento del personale. 2) Articolo 83 - (Inquadramento del personale) - il 1Ø comma dell' art. 83, gia' modificato dall' art. 5 della legge 20 febbraio 1974, n. 17 e' cosi' modificato: Le operazioni di inquadramento di cui all' art. 81 dovranno terminare entro il 31 dicembre 1974. 3) Articolo 84 - (Modalita' per l' inquadramento) e' sostituito dal seguente: L' inquadramento del personale di cui al precedente art. 83 viene disposto, previo parere di una apposita Commissione per l' inquadramento, con provvedimento della Giunta. Detta Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta o da un Assessore da lui delegato, sara' composta da 14 funzionari della carriera direttiva in servizio alla Regione, in possesso di un' anzianita' in detta carriera non inferiore a 5 anni, designati dal Consiglio regionale, con voto limitato a 10 nominativi, e da 10 rappresentanti del personale su indicazione delle segreterie delle Organizzazioni sindacali. La Commissione e' costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e durera' in carica fino alla costituzione del Consiglio del Personale. La Commissione completera' le operazioni di inquadramento entro il 30- 9- 1974. Il parere della Commissione per l' inquadramento puo' essere disatteso con apposita motivazione. La Giunta riferira', prima della adozione del provvedimento formale di inquadramento, alla Commissione Consiliare Permanente. Con il provvedimento con il quale viene disposto il passaggio nei ruoli organici regionali viene fissata la qualifica funzionale in cui il dipendente e' inquadrato e la classe di stipendio al medesimo attribuita. Al personale di cui alla legge 5- 5- 1972, n. 3, saranno assicurati gli stessi benefici concessi dall' Amministrazione di provenienza al personale statale trasferito alla Regione. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 22 luglio 1974 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 19 luglio 1974. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |