Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999

Numero della legge: 1
Data: 12 gennaio 1999
Numero BUR: 2
Data BUR: 20/01/1999
L.R. 12 Gennaio 1999, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999


Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1999, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1999 (1), con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non e' soggetta a limiti di somme.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Note:

(1) Il bilancio di previsione per il 1999 è stato approvato con la legge regionale 7 giugno 1999, n. 7

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.