L.R. 12 Gennaio 1999, n. 1 |
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 |
Art. 1 1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 1999, la gestione del bilancio per l'anno finanziario 1999 (1), con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all'esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni, nei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, salvo per i capitoli concernenti gli interventi cofinanziati dalla CEE per i quali la gestione non e' soggetta a limiti di somme. Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |