Riconoscimenti ad artigiani del Lazio.

Numero della legge: 20
Data: 5 febbraio 1975
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1975

L.R. 05 Febbraio 1975, n. 20
Riconoscimenti ad artigiani del Lazio.








Art. 1

La Regione Lazio concede riconoscimenti di merito ad imprenditori artigiani, iscritti da almeno 15 (quindici) anni negli albi provinciali delle imprese artigiane della regione, che, nell' esercizio della loro attivita', per doti di serieta', competenza ed impegno professionale, abbiano contribuito in maniera significativa alla difesa, al consolidamento ed allo sviluppo dell' artigianato laziale.
La Regione concede altresi' riconoscimenti particolari a giovani artigiani, di eta' non superiore ai 25 anni, anch' essi iscritti negli albi di cui al precedente comma, che formatisi professionalmente nel mondo artigiano, o in possesso di particolari requisiti di preparazione tecnica, mostrino di poter validamente concorrere al rinnovamento delle forze imprenditoriali nel settore.


Art. 2

I riconoscimenti, di cui al precedente art. 1, sono conferiti dall' Assessorato regionale per l' Industria, Commercio e Artigianato, su segnalazioni delle Commissioni regionali e provinciali per l' Artigianato e delle Associazioni di categoria ed assegnati nel corso di apposite manifestazioni che lo stesso Assessorato e' autorizzato ad organizzare.


Art. 3

I riconoscimenti e le manifestazioni di cui al precedente art. 2 sono determinati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale per l' Industria, Commercio e Artigianato.


Art. 4

Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata per l' esercizio 1974 e successivi la spesa di lire dieci milioni.


Art. 5

All' onere annuo di lire 10 milioni, previsto dal precedente art. 4, si fara' fronte, per l' esercizio 1974, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 1963 del bilancio di previsione relativo allo stesso anno e, per gli esercizi successivi, con i normali mezzi di bilancio.
La spesa suddetta gravera' sull' istituendo capitolo n. 1814 del bilancio regionale relativo all' anno finanziario 1974, con la seguente denominazione << Spese occorrenti per la concessione di riconoscimenti di merito ad artigiani e per l' organizzazione di manifestazioni artigiane >>.
Il Presidente della Giunta regionale, in conseguenza di quanto previsto dai commi precedenti e' autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta dell' Assessore al Bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 gennaio 1975.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.