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[ Art.1
Nello spirito della legge 1° giugno 1977, n. 285 e per il periodo di applicazione della stessa, al fine di favorire la risoluzione di problemi relativi alla disoccupazione giovanile e di agevolare l'associazionismo tra i giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui all'art. 4 della legge sopra citata, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, concede contributi alle cooperative di giovani o a prevalente presenza di giovani, operanti nei settori dell'artigianato, della cultura, del turismo, dell'assistenza sociale e scolastica e di altri servizi ed opere socialmente utili, con esclusione del settore agricolo. Si intendono a prevalente presenza di giovani le cooperative che associno un minimo del quaranta per cento di giovani iscritti nelle suddette liste speciali di collocamento ed operatori esperti del settore in cui la cooperativa dovrà svolgere la propria attività.
Art. 2
Le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere concesse una sola volta. I soci non possono far parte di più cooperative che usufruiscano delle agevolazioni previste dalla presente legge. Hanno diritto di preferenza le richieste di contributi delle cooperative costituite da un maggior numero di giovani.
Art. 3
La Regione interviene a favore delle cooperative di giovani o a prevalente presenza di giovani che intendono operare nell'ambito di progetti socialmente utili, predisposti ed approvati dalla Regione o da altri enti locali a norma dell'art. 26 della legge n. 285 del 1977, limitatamente ai settori indicati nel precedente art. 1: a) concedendo un contributo per far fronte alle spese di costituzione delle cooperative medesime nella misura fissa di L. 150.000; b) erogando contributi per far fronte alle spese di avvio della gestione, nella misura massima del sessanta per cento delle spese regolarmente preventivate e, comunque, per un importo non superiore a L. 1.000.000.
Art.4
La Regione interviene, altresì, a favore delle cooperative di produzione di giovani o a prevalente presenza di giovani, che intendano operare nell'ambito di settori indicati nel precedente art. 1: a) concedendo un contributo per far fronte alle spese di costituzione delle cooperative medesime, nella misura fissa di L. 150.000; b) erogando contributi per far fronte alle spese relative all'acquisto dei macchinari e delle attrezzature necessari per il primo impianto, nonchè delle materie prime e scorte necessarie per l'avvio della produzione, nella misura massima del sessanta per cento delle spese regolarmente preventivate e, comunque, per un importo non superiore a L.5.000.000; c) erogando contributi per far fronte alle spese relative alla presentazione dei prodotti sui mercati nazionali, nella misura massima del cinquanta per cento delle spese regolarmente preventivate e, comunque, per un importo non superiore a L. 500.000.
Art. 5
Per ottenere i contributi previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge, gli interessati dovranno presentare, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno di validità della legge stessa, domanda all'Assessorato regionale competente in materia di problemi del lavoro, che provvederà all'istruttoria di merito. La predetta domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l'iscrizione dei soci della cooperativa alle liste speciali di collocamento di cui alla legge n. 285 del 1977, rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, della copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto, nonchè del preventivo delle spese di cui ai precedenti artt. 3, lettera b) e 4, lettere b) e c). Le cooperative previste nell'art. 3 dovranno, altresì, indicare il progetto cui si fa riferimento, mentre quelle previste all'art. 4 dovranno allegare una relazione sugli obiettivi tecnici di sviluppo che la cooperativa si prefigge di raggiungere.
Art. 6
La concessione dei contributi previsti dagli artt. 3 e 4 della presente legge sarà deliberata dalla Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore ai problemi del lavoro e dell'Assessore competente per materia. La liquidazione dei contributi previsti dall'art. 3, lettera b), e dall'art. 4, lettere b) e c), è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: 1) certificazione comprovante l'iscrizione nel registro prefettizio e nel bollettino ufficiale delle società per azioni; 2) certificato di vigenza con l'indicazione dei poteri dell'organo amministrativo, rilasciato dalla competente cancelleria commerciale del tribunale; 3) copia delle fatturazioni delle spese ammesse a contributo.
Art. 7
La Regione si riserva di effettuare la vigilanza sulla regolare destinazione ed utilizzazione, da parte delle cooperative beneficiarie, dei contributi concessi. In caso di scioglimento per qualsiasi causa delle cooperative di cui all'art. 3, entro un anno, e delle cooperative di cui all'art. 4, entro tre mesi, dall'erogazione dei contributi regionali concessi a norma della lettera b) degli articoli medesimi si farà luogo al recupero dei contributi. Il socio che receda dalla cooperativa entro i termini indicati al comma precedente è tenuto a restituire alla Regione la quota parte della somma percepita a titolo di liquidazione, corrispondente al contributo regionale.
Art. 8
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli anni dal 1978 al 1980, la spesa complessiva di L. 2.400.000.000, di cui, per l'anno 1978, L. 600.000.000, per l'anno 1979, L. 800.000.000, e per l'anno 1980, L. 1.000.000.000. La spesa di L. 600.000.000 che viene autorizzata per l'anno 1978 è iscritta per L. 200.000.000 al cap. 422202, che si istituisce nel bilancio regionale relativo all'anno finanziario 1978 con la seguente denominazione: "Interventi a favore di cooperative di giovani o a prevalente presenza di giovani che operano nell'ambito di progetti socialmente utili", e per L. 400.000.000 al cap. 422203, che si istituisce nel bilancio stesso con la seguente denominazione: "Interventi a favore di cooperative di produzione di giovani o a prevalente presenza di giovani". Ai fini della gestione di cassa, ai suindicati capitoli è attribuita, rispettivamente, una dotazione di L. 100.000.000 e L. 200.000.000. All'onere derivante per l'anno 1978 ai sensi dei commi precedenti, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente, di L. 600.000.000 e di L. 300.000.000 degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 422299 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1978.
Art.9
Nel bilancio pluriennale 1978-1981, nell'area progettuale "Lavoro" codice 0800, vengono iscritte in corrispondenza del cap. 422202, le somme di L. 200.000.000 per l'anno 1978, di L. 200.000.000 per l'anno 1979 e di L. 300.000.000 per l'anno 1980 nonchè, in corrispondenza del cap. 422203, le somme di L. 400.000.000 per il 1978, di L. 600.000.000 per il 1979 e di L. 700.000.000 per il 1980. Nel contempo vengono ridotte le somme iscritte, in corrispondenza del cap. 422299, di L. 600.000.000 per l'anno 1978, di L. 800.000.000 per l'anno 1979 e di L. 1.000.000.000 per l'anno 1980.
Art. 10 ( Norma transitoria)
Nella prima attuazione della legge sono ammesse a contributo di cui agli artt. 3 e 4 le cooperative di cui all'art. 1 che si siano costituite precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e comunque in data non anteriore al 1° gennaio 1978. Le relative domande vanno presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.] Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 ottobre 1978, n. 28
(2) Legge abrogata dal numero 2) dell'allegato G alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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