| L.R. 26 Luglio 1976, n. 36 |
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Rifinanziamento della legge regionale 7 giugno 1975, n. 43, recante interventi per gli acquedotti rurali.
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Art. 1 Per le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 43, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di L. 500.000.000. Art. 2 La spesa di L. 500.000.000 viene iscritta nel cap. n. 26.20.61 che si istituisce nel bilncio regionale per l'anno finanziario 1976 con la denominazione "Contributi per gli acquedotti rurali". (Titolo II - Sezione VI - Rubrica 20 - Categoria II). All'onere relativo per complessive L. 500.000.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel cap. n. 27.27.60 del bilancio 1976. Note : (1) Pubblicata sul BUR 4 agosto 1976, n. 21 (S.O.). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 287. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |