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[ Articolo unico
Il testo dell' articolo 1 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, va cosi' modificato: alla lettera e) aggiungere le parole: << omissis >>; alla lettera e1) sopprimere le parole: << omissis >>. Alla tabella << B >>, nella casella corrispondente al livello VIII, classe O, l' indicazione VII. 5.8. viene sostituita con VII. 3. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 23 luglio 1981 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 luglio 1981.] Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 20 agosto 1981, n. 23
(2) Legge abrogata dal numero 14) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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