L.R. 08 Giugno 1984, n. 23 |
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984. (1)
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Art. 1 Il totale generale delle entrate della Regione Lazio per l'anno finanziario 1984 e' approvato in L. 6.549.461.000.000 in termini di competenza ed in L. 6.634.881.000.000 in termini di cassa. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme e dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1984, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella << A >>). Art. 2 Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984 e' approvato in L. 6.549.461.000.000 in termini di competenza ed in L. 6.625.476.000.000 in termini di cassa. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l'anno finanziario 1984, in conformita' dei dati di competenza e di cassa di cui all' annesso stato di previsione (tabella << B >>). E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984. Art. 3 E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l' arco di tempo relativo agli anni 1984/ 1986. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell' articolo 1quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale per il triennio 1983/ 1985, la sezione I del bilancio pluriennale regionale di cui al primo comma del presente articolo costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti la attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il medesimo arco di tempo. Sono confermate, per gli anni compresi nell' arco di tempo del bilancio pluriennale, le disposizioni contenute nel primo e successivi capoversi dell' articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21. Art. 4 E' approvato l' elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazioni di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie. Art. 5 E' approvato l' elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento. E' confermata, per l' anno 1984, la disposizione di cui all' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21, limitatamente alle spese correnti. Per le spese in conto capitale, per l' anno 1984, sono applicabili i limiti previsti dall' articolo 56 della legge per l' amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni. Art. 6 E' approvato l' elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Art. 7 E' approvato l' elenco n. 4 concernente i provvedimenti legislativi che si intende finanziarie con i fondi globali iscritti ai capitoli n. 25801, n. 25802, n. 25822, n. 25831, n. 25832, n. 25841 e n. 25842. Art. 8 E' approvato l' elenco n. 5 concernente l' aggiornamento del programma di mutui che la Regione Lazio intende contrarre per assicurare, salvo verifica dell' impossibilita' di ricorrere a forme di autofinanziamento, la copertura finanziaria di interventi finalizzati alla ripresa della produzione e dell' occupazione nel Lazio, per il triennio 1984/ 1986. In relazione a quanto disposto al precedente comma, la Giunta regionale e' autorizzata a stipulare, per l' anno 1984 e con le modalita' di cui all' articolo 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, uno o piu' mutui fino alla concorrenza di un netto ricavo di L. 334.770.000.000 sulla base di un tasso di interesse, comprensivo di oneri accessori, che non potra' superare, complessivamente per l' anno 1984, il 18 per cento. Art. 9 Per la gestione dei fondi iscritti nello stato di previsione per l' anno 1984 e' confermata l' applicazione delle norme contenute nell' articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21. Sono altresi' confermate per l' anno 1984 le disposizioni contenute nell' articolo 8 della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20, e nell' articolo 13 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21. Art. 10 L' erogazione delle somme iscritte al capitolo n. 14001del bilancio regionale per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza pubblica viene disposta dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri e modalita': a) una prima erogazione sara' pari all' ammontare dei finanziamenti attribuiti ai comuni nell' anno 1983 per gli effetti della statuizione di cui all' articolo 18, lettera a), della legge regionale di bilancio 30 marzo 1983, n. 21; b) una successiva erogazione, ad esaurimento totale delle somme iscritte al medesimo capitolo di bilancio n. 14001 sara' destinata alla copertura finanziaria del costo dei servizi residenziali degli enti disciolti, al risanamento finanziario di eccezionali situazioni pregresse relative all' esercizio 1983, al riequilibrio quantitativo ed alla trasformazione degli interventi e dei servizi socio - assistenziali, ad interventi finanziari in favore di comuni nel cui territorio insistono strutture permanenti di accoglienza di disabili. L' erogazione di cui alla precedente lettera b) sara' disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale che li formulera' avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali. Con atti amministrativi la Regione Lazio fornira' alle amministrazioni provinciali indirizzi secondo i quali gli uffici provinciali dovranno operare. Un' aliquota non superiore al 5 per cento dei finanziamenti previsti al capitolo n. 14100 del bilancio regionale, destinati agli interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, e' riservata a relative attivita' di studio e di ricerca esercitate attraverso gli uffici regionali ovvero, tramite deliberazioni della Giunta regionale, stipulando apposite convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti. Art. 11 Per l' utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione Lazio ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, con la deliberazione del CIPE (comitato interministeriale per la programmazione economica) del 22 dicembre 1982 e' autorizzata l' iscrizione del capitolo n. 27100 concernente: << Spesa per l' attuazione dei progetti concernenti gli itinerari turistico - culturali (legge 2 maggio 1976, n. 183) >> con uno stanziamento di L. 5.200.000.000. Per l' attuazione dei piani integrati mediterranei( PIM) di cui al regolamento CEE linea 550 del bilancio CEE 1983/ 1984 e' autorizzata per l' anno 1984 la spesa di L. 1.500.000.000 che viene iscritta al capitolo n. 27211 del presente bilancio. Per l' attuazione di un progetto integrato di distruzione dei rifiuti solidi urbani, delle acque di vegetazione delle olive e per la produzione di energia alternativa nel consorzio ecologico sabino e', altresi', autorizzata la spesa di complessive L. 2.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 per il 1984 e L. 1.000.000.000 per il 1985; la relativa spesa viene iscritta sul capitolo n. 27201 del bilancio per i rispettivi esercizi finanziari. E', altresi', autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 per il 1984 per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi nella X comunita' montana, che viene iscritta al capitolo n. 10555 del presente bilancio. Per l' acquisizione e realizzazione di ricerche afferenti interventi intersettoriali e per la redazione ed aggiornamento del programma regionale di sviluppo, nonche' per le esigenze operative dell' osservatorio della finanza regionale ivi compresa la pubblicazione dei dati, delle notizie e dei risultati, unitamente alle rilevazioni di cui all' articolo 35 della legge regionale 12 aprile 1977, numero 15, e' autorizzata, per l' anno 1984 la spesa di L. 100.000.000 da iscrivere al capitolo n. 27301 del bilancio regionale. Per la realizzazione di progetti relativi a colture protette nel settore floricolo ad elevata occupazionalita' e che prevedano l' utilizzazione di energia alternativa ed applicazione di elevata tecnologia, gli interventi regionali previsti dall' articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 1980, n. 12, sono estesi a tutte le categorie degli imprenditori agricoli e loro cooperative, nella misura massima del 50 per cento di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile e di contributi in conto interessi sui mutui integrativi fino a coprire l' intero costo ritenuto ammissibile dell' opera. E' altresi', autorizzato per le medesime finalita' il finanziamento di cui alla legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, per l' acquisto di automezzi, macchinari ed attrezzature mediante un contributo in conto interessi sui mutui fino a coprirne l' intero costo. Per i predetti progetti speciali, da finanziare con leggi regionali, possono essere considerate valide le istruttorie effettuate dall' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) su formale provvedimento di richiesta della Regione Lazio. Art. 12 L' 85 per cento della somma iscritta al capitolo n. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica e' assegnata dalla Giunta regionale ai comuni incrementando del 10 per cento la somma agli stessi attribuita nell' anno 1983 con il piano di riparto di cui all' articolo 15 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21. Il rimanente 15 per cento sara' utilizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune, dei fabbisogni e delle disponibilita' finanziarie degli stessi. La somma stanziata al capitolo n. 15030 sara' utilizzata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, per la concessione ai comuni di contributi per l' acquisto di scuolabus mediante assunzione da parte degli stessi enti di un mutuo presso la cassa depositi e prestiti, nella misura occorrente per coprire il totale ammortamento sia delle quote per capitale e sia delle quote per interessi. E' confermata per l' anno 1984 l' applicazione della disposizione contenuta nell' articolo 18, ultimo comma, della legge regionale 24 maggio 1982, n. 20. Art.13 La spesa per il completamento, la costruzione, l' impianto e l' arredamento di asili - nido puo' essere ammessa a finanziamento nei limiti delle previsioni progettuali o per il maggiore importo derivante da oneri e/ o lavori suppletivi. Il contributo e' concesso dalla Giunta regionale sulla base della richiesta deliberata dall' ente locale interessato, previa esibizione di idonea documentazione sulla necessita' del servizio e della congruita' della spesa presunta o del maggiore costo dell' opera. Art. 14 La Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi a favore del centro interregionale di coordinamento e documentazione per la cartografia e le informazioni territoriali fino alla concorrenza della somma annua di L. 250.000.000 che viene iscritta al capitolo n. 18005 con la seguente denominazione: << Contributi regionali a favore del centro interregionale di coordinamento e documentazione per la cartografia e le informazioni territoriali >>. Art. 15 Per l' organizzazione del << Certamen Ciceronianum Arpinas >> da parte del liceo Tulliano di Arpino, la Regione Lazio e' autorizzata a concedere un contributo nella misura di L. 40.000.000. La relativa spesa viene iscritta al capitolo n. 16210 del bilancio per l' anno 1984 con la seguente denominazione: << Contributo regionale per l' organizzazione del " Certamen Ciceronianum Arpinas" >>. Art. 16 Per consentire la realizzazione di un nucleo polifunzionale di servizi relativi al diritto allo studio per gli studenti universitari iscritti alla II universita' degli studi di Roma - Tor Vergata, e' attribuito all' opera universitaria di Roma un contributo finanziario in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa, per un importo totale di L. 18.000.000.000 per il triennio 1984/ 1986, ripartito in L. 6.000.000.000 per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986. Per l' anno 1984 il predetto contributo viene iscritto al capitolo n. 15337 con la denominazione: << Trasferimento all'opera universitaria di Roma per la realizzazione di un nucleo polifunzionale di servizi relativi al diritto allo studio per la II universita' degli studi di Roma - Tor Vergata >>. Art. 17 Le disposizioni di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 29, concernente: << Normativa transitoria per accelerare gli interventi delle comunita' montane relativi alle risorse finanziarie gia' assegnate >> si applicano anche agli interventi previsti negli ambiti progettuali riferiti all' esercizio 1979. Qualora i progetti esecutivi riguardanti i medesimi ambiti progettuali siano stati gia' trasmessi alla Regione Lazio i progetti stessi sono considerati come proposte di programma ed in quanto tali ad essi e' applicata la procedura prevista dalla citata legge regionale 3 agosto 1982, n. 29. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 11 giugno 1984, n. 16, S.O. n. 2 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |