L.R. 16 Aprile 1985, n. 42 |
Integrazione alla legge regionale 9 aprile 1979, n. 22 << Abilitazione all' esercizio venatorio >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 12) ARTICOLO UNICO L' articolo 6 della legge regionale 9 aprile 1979, n. 22 << Abilitazione all' esercizio venatorio >> e' sostituito dal seguente: << Art. 6. (Commissione per l' abilitazione all' esercizio venatorio ) La commissione per l' abilitazione all' esercizio venatorio e' istituita dalla Giunta regionale in ciascun capoluogo di provincia ed ha sede presso l' amministrazione provinciale nel cui territorio opera. E' composta da: a) un funzionario della Regione che la presiede; b) dieci membri, cinque titolari e cinque supplenti, esperti nelle materie indicate al precedente articolo 2; c) un funzionario dell' amministrazione provinciale che disimpegna le mansioni di segretario, designato dal presidente dell' amministrazione stessa. I componenti della commissione sono nominati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, all' inizio di ogni legislatura ed entro novanta giorni dalla sua costituzione e restano in carica cinque anni o sino al termine della legislatura. In caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa di cessazione dall' incarico di un componente della commissione, il successore e' nominato con la procedura sopra indicata e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituto. Il presidente puo' convocare la commissione, dopo la scadenza della legislatura e sino alla nomina della nuova commissione, per l' esame delle domande ancora giacenti. Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza del presidente e di cinque membri. Il presidente, in caso di impedimento, puo' delegare un componente della commissione a sostituirlo il quale, a sua volta, viene sostituito dal supplente. La convocazione dei membri supplenti viene fatta dal presidente della commissione per la sostituzione di membri effettivi. Al fine di garantire comunque la validita' delle sedute, il presidente convoca altresi' due membri supplenti seguendo criteri di rotazione e di equilibrata partecipazione di tutti i membri ai lavori della commissione. Il segretario, in caso di impedimento, puo' essere sostituito da un altro dipendente dell' amministrazione provinciale, incaricato dal presidente dell' amministrazione stessa. Ai componenti della commissione, limitatamente alla loro partecipazione alle sedute, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni. Non possono essere nominati componenti della commissione i dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |