L.R. 24 Ottobre 1995, n. 52 (1) |
Riapertura dei termini per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. |
Art.1 1. Il termine per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, modificato dalla legge regionale 9 maggio 1995, n. 26 (rectius: "25"; n.d.r.), è riaperto fino al 31 ottobre 1995. Note: (1) Pubblicata sul Bur 27 ottobre 1995, n. 29 (S.O. n. 4). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 13 aprile 1996, n. 14 (S. S. n. 3). |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |