Riapertura dei termini per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

Numero della legge: 52
Data: 24 ottobre 1995
Numero BUR: 29
Data BUR: 27/10/1995

L.R. 24 Ottobre 1995, n. 52 (1)
Riapertura dei termini per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7 - Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.


Art.1

1. Il termine per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, modificato dalla legge regionale 9 maggio 1995, n. 26 (rectius: "25"; n.d.r.), è riaperto fino al 31 ottobre 1995.


Note:

(1) Pubblicata sul Bur 27 ottobre 1995, n. 29 (S.O. n. 4).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 13 aprile 1996, n. 14 (S. S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.