Variazione della III zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: "Sviluppo dell'economia montana" (1) (2)

Numero della legge: 69
Data: 7 giugno 1990
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1990

L.R. 07 Giugno 1990, n. 69

Variazione della III zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, concernente: "Sviluppo dell'economia montana" (1) (2)


[ Art. 1


1. La III zona omogenea di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprendente in parte il comune di Tolfa, già classificato parzialmente montano, è estesa all'intero territorio del comune ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 2

1. I comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, ai fini di una necessaria unità territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo riequilibrio socio-economico sui Monti della Tolfa, sono inclusi parzialmente nella III zona di cui al precedente articolo.

2. La III zona omogenea di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, è pertanto, delimitata dai territori dei comuni di Allumiere e Tolfa, per intero, e dai territori dei comuni di Civitavecchia e Santa Marinella per la parte indicata nella planimetria allegata alla presente legge (Omissis) ed è considerata comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.


Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 1


1. La III zona omogenea di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprendente in parte il comune di Tolfa, già classificato parzialmente montano, è estesa all'intero territorio del comune ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 2

1. I comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, ai fini di una necessaria unità territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo riequilibrio socio-economico sui Monti della Tolfa, sono inclusi parzialmente nella III zona di cui al precedente articolo.

2. La III zona omogenea di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, è pertanto, delimitata dai territori dei comuni di Allumiere e Tolfa, per intero, e dai territori dei comuni di Civitavecchia e Santa Marinella per la parte indicata nella planimetria allegata alla presente legge (Omissis) ed è considerata comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.


Art. 3


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.]


Note:


(1) Pubblicata sul BUR 20 giugno 1990, n. 17 (S.O. n. 1)


(2) Legge abrogata dal numero 58) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.