Modifica alla L.R. del 16 giugno 1994 n. 18 concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legge 30 dicembre 1982,n. 502 e successive modificazione ed integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Numero della legge: 8
Data: 29 gennaio 1996
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1996

L.R. 29 Gennaio 1996, n. 8
Modifica alla L.R. del 16 giugno 1994 n. 18 concernente: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto legge 30 dicembre 1982,n. 502 e successive modificazione ed integrazioni. Istituzione delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.






Art. 1

1. L'art. 25, comma 1, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e' cosi' modificato: dopo le parole: "posizioni funzionali apicali dei ruoli amministrativo", e' soppressa la parola: "sanitario".


Art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e' aggiunto il seguente comma :

"1-bis


Fino alla rideterminazione delle nuove piante organiche, i posti vacanti delle posizioni funzionali apicali del ruolo sanitario possono essere ricoperti previa autorizzazione della Giunta regionale per specifiche e documentate situazioni indifferibili in ordine alla funzionalita' dei servizi. La funzione apicale e' conferita quale incarico ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni. Il trattamento economico da corrispondere alle posizioni funzionali apicali del ruolo sanitario, in via transitoria e' quella risultante dal vigente contratto collettivo di lavoro. In
caso di assenza temporanea dei titolari di posizioni funzionali apicali, le stesse possono essere ricoperte con incarico conferito con le procedure di cui al presente comma e per un periodo pari alla durata dell'assenza.


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.