Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative relative all'istruzione artigiana e professionale, trasferite alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10. (1) (2)

Numero della legge: 4
Data: 30 gennaio 1973
Numero BUR: 3
Data BUR: 05/02/1973

L.R. 30 Gennaio 1973, n. 4
Norme per l'esercizio provvisorio delle funzioni amministrative relative all'istruzione artigiana e professionale, trasferite alla Regione dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 (1) (2)


[ Art. 1

Le funzioni amministrative di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, sono esercitate, temporaneamente, dagli organi della Regione secondo le disposizioni della presente legge, in attesa dell'emanazione di una legge regionale che disciplini organicamente il settore della istruzione artigiana e professionale.
Le funzioni amministrative di cui al primo comma concernono i seguenti titoli:
a) i corsi di addestramento professionale di cui all'art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificata dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456) e dall'art. 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione dell'indennità agli allievi ai sensi dell'art. 48 della stessa legge 2 aprile 1968, n. 424;
b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli artt. 53, 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
c) l'addestramento professionale degli artigiani;
d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attività di insegnamento complementare di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706);
e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.
Le attività di cui alla lettera e) vengono esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento e di amministrazione considerate nei programmi generali di trattamento, che rimangono di competenza del predetto Ministero;
f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie e di arti sanitarie ausiliarie (infermieri generici e professionali, odontotecnici, ottici ortopedici, podologici, ecc.);
g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
h) corsi per la riqualificazione ed aggiornamento del personale degli asili nido nonchè corsi per la formazione del personale da adibire ai servizi sociali ed alle comunità educative;
i) ogni altra funzione in ordine alla formazione ed addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in relazione alle competenze riservate allo Stato dall'art. 7 del D.P.R. n. 10.
Nelle funzioni amministrative trasferite concernenti i titoli di cui alle lettere da a) ad i) sono comprese anche:
1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attività;
2) la concessione di sovvenzione e finanziamenti a favore delle attività stesse;
3) l'erogazione di contributi straordinari ad enti ed istituti che hanno per scopo la formazione professionale e che svolgono attività addestrative finanziate dalle Regioni;
4) l'acquisto, la locazione, la costituzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento e di istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di interesse generale riservato allo Stato (cfr. artt. 7 ed 8 del D.P.R. citato).
Le predette funzioni potranno essere delegate alle province e ai comuni con successivi provvedimenti legislativi, da emanarsi nel rispetto dei principi che saranno indicati nella legge generale per la delega delle funzioni agli enti locali.


Art. 2

La Regione fa parte di diritto dei consorzi provinciali per la istruzione tecnica, assumendo tutte le funzioni già spettanti al Ministero della pubblica istruzione.


Art. 3

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva:
a) il programma regionale annuale degli interventi con i relativi stanziamenti nel settore della formazione professionale e le sue eventuali modificazioni;
b) la misura ed i criteri di assegnazione delle indennità per gli allievi dei corsi;
c) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;
d) elegge il presidente, il vice presidente ed il comitato esecutivo dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;
e) elegge il presidente del consiglio di amministrazione degli istituti professionali di Stato.


Art. 4

La Giunta regionale esercita tutte le funzioni amministrative non attribuite alla competenza del Consiglio e della Presidenza ed in particolare:
a) delibera i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale di cui all'art. 3;
b) delibera le direttive e le istruzioni relative alla organizzazione ed allo svolgimento dell'attività formativa, alla vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo-contabile nei confronti degli enti, per le attività finanziate dalla Regione, alla rendicontazione ed alla documentazione delle spese;
c) approva, sentita la commissione consiliare competente, i piani annuali di attività di cui all'art. 4 lettera b) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10;
d) designa, all'atto della loro scadenza, i membri dei consigli di amministrazione degli istituti professionali di Stato già di designazione degli organi dello Stato;
e) approva le norme per la disciplina della gestione economica e finanziaria delle attività formative;
f) approva le norme sulla vigilanza nei confronti delle attività formative sia per quanto attiene alla gestione amministrativa delle attività finanziate, sia per quanto concerne la conduzione didattica della formazione professionale.


Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale:
a) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge;
b) vigila sulle attività degli enti e degli organismi locali operanti nelle materie di cui all'art. 5 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10;
c) nomina con proprio decreto, i componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, nel rispetto della composizione prevista dalle leggi vigenti;
d) nomina i componenti dei consigli di amministrazione degli istituti professionali di stato, nel rispetto della composizione determinata dai decreti presidenziali istitutivi, su designazione diretta della Amministrazione e degli organismi interessati.


Art. 6

La Regione promuove direttamente ed autorizza, mediante interventi finanziari, le iniziative di formazione professionale di cui alla presente legge, organizzate sia da associazioni o da enti riconosciuti giuridicamente o di fatto che perseguano a norma di statuto e senza scopo di lucro finalità di formazione professionale dei lavoratori, sia da aziende purchè sussista per tutti la necessaria idoneità tecnico-organizzativa, dando comunque la preferenza alle iniziative che siano promosse da associazioni dei lavoratori, ivi comprese quelle degli autonomi, per l'attuazione della diretta partecipazione ed autogoverno delle categorie interessate.


Art. 7

Non appena sarà disposto il trasferimento alle Regioni del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Enalc - Inapli - Iniasa, il Consiglio regionale adotterà opportuni provvedimenti intesi ad assicurare la continuazione delle loro attività istituzionali.
Il personale docente già in servizio nell'anno 1971/1972 con rapporto di lavoro a tempo determinato potrà avere la precedenza sia nel rinnovo dell'incarico, sia per l'attribuzione del rapporto continuativo di impiego nell'ambito delle materie di competenza e secondo la graduatoria di anzianità e di merito.


Art. 8

L'iscrizione ai corsi istituiti a finanziati dalla Regione è aperta a tutti alle condizioni indicate per ciascun corso.
I corsi sono gratuiti; a nessun titolo possono essere richiesti contributi o tasse agli allievi.


Art. 9

La Giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente, è autorizzata ad esercitare le funzioni attribuite al Consiglio regionale in base all'art. 3 della presente legge, limitatamente alle incombenze necessarie a garantire il normale inizio dei corsi per l'anno scolastico 1972/1973.
L'autorizzazione di cui al comma precedente si riferisce ai punti a) e b) del citato art. 3 mentre per le funzioni amministrative di cui al punto c) l'autorizzazione è limitata all'approvazione del bilancio preventivo dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.


Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, 6^ comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.]



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 5 febbraio 1973, n. 3.

(2) Legge abrogata dal numero 1) dell'allegato L alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6


Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.