Modificazioni alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, concernente: "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio.". (1)

Numero della legge: 31
Data: 22 luglio 1993
Numero BUR: 20
Data BUR: 20/07/1993

L.R. 22 Luglio 1993, n. 31
Modificazioni alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, concernente: "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio.". (1)

Art. 1
1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, e' sostituito dal seguente:
"Omissis".


Art. 2

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 90 del 1980 e' sostituito dal seguente:
"Omissis".


Art. 3

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 90 del 1980 e' sostituito dal seguente:
"Omissis".


Art. 4


1. L'articolo 23 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente:
"Omissis".


Art. 5


1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge regionale n.90 del 1980, e' sostituito dal seguente:
"Omissis".


Art. 6


1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 31 della legge regionale n. 90 del 1980, sono sostituiti dal seguente:
"Omissis".


Art. 7


1. L'articolo 40 della seguente legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente:
"Omissis".


Art. 8


1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale n.90 del 1980, e' sostituito dal seguente:
"Omissis".


Art. 9

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente:
"Omissis".


Art. 10

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale n. 90 del 1980, e' aggiunto l'articolo 42 - bis:
"Omissis".


Art. 11

1. L'articolo 43 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente:
" Omissis".


Art.12

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Commissione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Note:

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 28 luglio 1993, n. 20, S.O. n. 4.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.