| L.R. 22 Luglio 1993, n. 31 |
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Modificazioni alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, concernente: "Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio.". (1)
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Art. 1 1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, e' sostituito dal seguente: "Omissis". Art. 2 1. L'articolo 9 della legge regionale n. 90 del 1980 e' sostituito dal seguente: "Omissis". Art. 3 1. L'articolo 12 della legge regionale n. 90 del 1980 e' sostituito dal seguente: "Omissis". Art. 4 1. L'articolo 23 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente: "Omissis". Art. 5 1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge regionale n.90 del 1980, e' sostituito dal seguente: "Omissis". Art. 6 1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 31 della legge regionale n. 90 del 1980, sono sostituiti dal seguente: "Omissis". Art. 7 1. L'articolo 40 della seguente legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente: "Omissis". Art. 8 1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale n.90 del 1980, e' sostituito dal seguente: "Omissis". Art. 9 1. L'articolo 42 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente: "Omissis". Art. 10 1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale n. 90 del 1980, e' aggiunto l'articolo 42 - bis: "Omissis". Art. 11 1. L'articolo 43 della legge regionale n. 90 del 1980, e' sostituito dal seguente: " Omissis". Art.12 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Commissione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 28 luglio 1993, n. 20, S.O. n. 4. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |