Correzione del secondo e terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21.

Numero della legge: 75
Data: 21 dicembre 1978
Numero BUR: 1
Data BUR: 10/01/1979

L.R. 21 Dicembre 1978, n. 75
Correzione del secondo e terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21.







ARTICOLO UNICO


Nel secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: << e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assentite >> debbono intendersi sostituite dalle seguenti: << e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assunte >>.
Nel terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: << e altrimenti entro tre anni >> debbono intendersi sostituite dalle seguenti: << e ultimati entro tre anni >>.
Le correzioni di cui al presente articolo sono apportate al fine di correggere errori materiali del testo legislativo e non comportano in alcun modo riapertura dei termini, i quali restano quelli stabiliti nella legge 29 maggio 1978, n. 21 e sono riferiti all' entrata in vigore della medesima.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 dicembre 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.