L.R. 21 Dicembre 1978, n. 75 |
Correzione del secondo e terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21.
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ARTICOLO UNICO Nel secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: << e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assentite >> debbono intendersi sostituite dalle seguenti: << e le determinazioni del sindaco sulle domande medesime debbono essere assunte >>. Nel terzo comma dell' art. 2 della legge regionale 29 maggio 1978, n. 21, le parole: << e altrimenti entro tre anni >> debbono intendersi sostituite dalle seguenti: << e ultimati entro tre anni >>. Le correzioni di cui al presente articolo sono apportate al fine di correggere errori materiali del testo legislativo e non comportano in alcun modo riapertura dei termini, i quali restano quelli stabiliti nella legge 29 maggio 1978, n. 21 e sono riferiti all' entrata in vigore della medesima. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 21 dicembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 dicembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |