L.R. 24 Giugno 1988, n. 38 |
Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato "Parco dell' antichissima citta' di Sutri"(1) |
Art. 1
Art. 2 1. La gestione del parco di cui al precedente articolo e' affidata al comune di Sutri che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, approva il programma di valorizzazione e definisce l' utilizzazione degli immobili in esso esistenti. Gli eventuali introiti derivanti dal pagamento di una somma per accedere al parco od ai servizi in esso esistenti o per la gestione dei servizi inframuseali e/ o collaterali alla fruizione dei monumenti devono essere finalizzati al contenimento delle spese di gestione. 2. Entro sei mesi dall' approvazione del programma di attuazione del parco deve essere altresi' predisposto, da parte del comune, il regolamento di attuazione secondo quanto previsto nell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Art. 3 1. Nel territorio del parco, gia' ricompreso dal vigente piano regolatore generale, nella sottozona G1 destinata a creazione di parchi e giardini pubblici, e' vietato edificare. 2. Il comune, con decisione motivata, puo' realizzare strutture finalizzate alla migliore fruizione pubblica del parco e gli impianti igienici che si rendessero necessari. Art. 4
1. Il comune procede all' acquisizione od all' esproprio dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro del parco secondo la normativa in vigore, nazionale e regionale. 2. Le opere e le acquisizioni, comunque destinate alla valorizzazione del parco, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. Art. 5
1. L' ente gestore e' autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organizzazioni di ricerca e con organismi a base associativa, per la gestione di tutti i servizi generali e collaterali ivi comprese le attivita' progettuali, necessarie alla conduzione ed al funzionamento ordinario del parco. 2. L' ente gestore e' autorizzato, altresi' a stipulare convenzioni con il MInistero per i beni culturali ed ambientali al fine di pervenire alla piu' ampia fruibilita' ed all' organico inserimento nel parco dei monumenti archeologici posti sotto la tutela degli organi perfiferici dello stesso Ministero. Art. 6 1. Il comune istituisce nel proprio bilancio di previsione un capitolo denominato << Gestione e valorizzazione del parco dell' antichissima citta' di Sutri >>. 2. Il comune, contestualmente all' approvazione del bilancio di previsione, discute ed approva una relazione sulla gestione del parco e sull' attuazione el programma di valorizzazione che puo' essere aggiornato e modificato. Art. 7
1. La Regione, per le finalita' della presente legge, concede al comune un contributo straordinario per l' anno 1988 di L. 1.000 milioni. 2. omissis (2) Art. 8 1. Nel bilancio di previsione della Regione per l' anno 1988 e' istituito il capitolo n. 21051 denominato << Contributo straordinario al comune di Sutri per l' acquisizione e l' esproprio di terreni ed immobili compresi nel parco dell' antichissima citta' di Sutri >> con dotazione di L. 1.000 milioni. 2. A copertura della psesa di L. 1.000 milioni di cui al precedente comma si provvede con pari riduzione del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera e), dell' assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1987, legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2, che presenta la necessaria disponibilita'. 3. omissis (3) Note: (1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 15 luglio 1988, n. 19, S.O. n. 2 (2) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 17 febbraio 1992, n. 14 (3) Comma soppresso dall'articolo 1, comma 4 della legge regionale 17 febbraio 1992, n. 14 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |