Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. (1)

Numero della legge: 48
Data: 10 settembre 1993
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1993

L.R. 10 Settembre 1993, n. 48
Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. (1)

Art.1

(Finalità)

1. La Regione tutela il diritto dei cittadini, donne e uomini, ad una regolazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi pubblici e privati che assicurino la massima fruibilità dei servizi stessi e che tengano conto delle esigenze connesse con le attività lavorative, con il diritto di prestare e ricevere cura e con le aspettative di miglioramento della qualità della vita.


Art. 2
(Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale, in base alle finalità esposte nell'art. 1 ed in attuazione a quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, adotta le misure idonee a favorire il coordinamento degli orari in ambito regionale per i servizi di sua competenza.

2. La Giunta regionale, in particolare, tenendo anche conto dei criteri indicati nell'art. 3, definisce i criteri per l'articolazione degli orari delle unità sanitarie locali, dei trasporti pubblici locali, dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, nonchè degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali.

3. La Giunta regionale, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.


Art. 3
(Criteri per l'articolazione degli orari)

1. I comuni devono adottare il piano di coordinamento degli orari secondo le modalità stabilite dai rispettivi statuti, per adeguare gli orari dei servizi pubblici e privati in modo da renderli accessibili a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro attività lavorativa e, in particolare, devono attenersi ai seguenti criteri:
a) gli orari degli uffici e dei servizi delle amministrazioni pubbliche locali dirette al pubblico non devono coincidere, per almeno due giorni alla settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative e non devono essere identici in tutti i giorni della settimana;
b) gli orari dei servizi alla persona non devono essere inferiori alla media della durata degli orari di lavoro, fatta salva la possibilità di una articolazione che tenga conto delle caratteristiche produttive prevalenti nel territorio;
c) per i servizi pubblici devono essere altresì definite nuove modalità di organizzazione che facilitino la loro utilizzazione e semplifichino le modalità di accesso, avuto riguardo anche alle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale semplificazione deve essere attuata anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche e l'istituzione di uffici di informazione ed orientamento, accessibili al pubblico, che coprono l'intera gamma dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione;
d) i servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati tenendo conto delle effettive esigenze di mobilità urbana degli utenti e creando forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità ed in particolare, la mobilità dei portatori di handicap, il trasporto di persone anziane, gli spostamenti d'urgenza, la mobilità di persone con bambini nonchè la mobilità nelle ore notturne;
e) gli orari dei servizi privati commerciali, turistici e ricreativi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 28 luglio 1971, n. 558 e dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, devono essere coordinati, in accordo con il Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 e delle organizzazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentativi a livello regionale, al fine di renderli più facilmente accessibili. In particolare, gli orari delle attività commerciali devono essere regolati in modo tale da non far coincidere i tempi di chiusura, apertura e turno di riposo di tutti gli esercizi che svolgono uno stesso tipo di attività.


Art. 4
(Coordinamento delle attività urbanistiche e commerciali)

1. I piani commerciali devono essere elaborati e attuati in relazione al piano di coordinamento degli orari di cui all'art. 6, per quanto influente sull'organizzazione funzionale e spaziale della città.


Art. 5
(Attribuzione di funzioni)

1. All'Assessore regionale al commercio, settore 27, ufficio IV, pianificazione commerciale, sono attribuiti i seguenti compiti:
a) attività di documentazione, informazione ed orientamento presso i comuni singoli o associati;
b) esame delle domande di contributo presentate dai comuni;
c) attività di verifica sull'applicazione della presente legge, anche sulla base delle relazioni finali annuali predisposte dai comuni in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 3;
d) predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che la Giunta regionale è tenuta a rappresentare al Consiglio regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno.

2. L'Assessore regionale al commercio, nella esplicazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale della collaborazione del Comitato regionale degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge regionale n. 44 del 1992, e delle organizzazioni sindacali di categoria.


Art. 6
(Contributi per l'adozione e la divulgazione del piano di coordinamento degli orari)

1. La Regione, concede contributi ai comuni singoli o associati per incentivare l'adozione e la divulgazione dei piani di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.

2. Al tal fine sono ammissibili a contributo, nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura massima del 60 per cento delle spese sostenute, le seguenti attività:
a) attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi nel territorio comunale propedeutiche alla definizione dei piani di coordinamento degli orari di lavoro, della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici amministrativi, sociali, culturali e dei servizi commerciali ed altre attività collegate;
b) attuazione di iniziative volte alla diffusione di informazioni al pubblico riguardanti gli orari e l'organizzazione dei servizi pubblici e privati.


Art. 7

(Domande di contributo finanziario)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 6, i comuni entro il 30 giugno di ogni anno (2), devono presentare domanda alla Regione corredata da:
a) lo studio di fattibilità per il piano di coordinamento degli orari approvato dal comune;
b) il programma delle iniziative tra quelle previste all'art. 6, lettere a) e b) ed i relativi tempi di realizzazione;
c) il preventivo delle spese.


Art. 8
(Concessione ed erogazione dei contributi. Poteri sostitutivi)

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 7, concede contributi:
a) per le attività di cui all'art. 6, lettera a), in rapporto alle globalità degli obiettivi di coordinamento previsti dallo studio di fattibilità ed alla popolazione residente nei comuni interessati, nonchè in rapporto all'entità delle ricerche, e dalle altre attività collegate, necessarie per conseguire detti obiettivi;
b) per le attività di cui all'art. 6, lettera b), in rapporto agli obiettivi perseguiti dal piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati approvati dal comune ed in rapporto allo stesso parametro demografico di cui alla lettera a).

2. I contributi sono erogati a rendicontazione delle spese sostenute.

3. I comuni sono tenuti a presentare, con scadenza annuale, una relazione finale di verifica sugli interventi effettuati in materia di coordinamento degli orari.


Art. 9
(Consulta permanente sugli orari)

1. Al fine di essere coadiuvati nella predisposizione del piano di coordinamento degli orari e dell'organizzazione dei servizi pubblici e privati, i comuni con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, devono istituire una consulta permanente degli orari. Tale consulta è costituita dal sindaco o da un consigliere delegato, che la presiede, e dai rappresentanti degli enti e delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli imprenditori e delle associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentativi, che concorrono a determinare gli orari dei comuni.

2. La consulta esprime pareri sulla proposta di piano di coordinamento degli orari, propone sperimentazione e modificazioni degli orari.


Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1993:
a) riduzione di L. 100 milioni in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento del capitolo n. 11423;
b) istituzione del capitolo n. 11406 "Contributi ai comuni singoli o associati per la realizzazione dei piani di coordinamento degli orari" con lo stanziamento di L. 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


Art. 11
(Norma transitoria)

1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo devono essere presentate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'applicazione della presente legge i comuni possono derogare dai limiti previsti dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1978, n. 37.



Note:

(1) Pubblicata sul BUR 2 ottobre 1993, n. 27 (S.O. n. 3).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 16 aprile 1994, n. 15 (S.S. n. 3).

(2) Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che la legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, come modificata dalle leggi regionali 27 aprile 1993, n. 21 e 17 agosto 1993, n. 38, fissa al 31 maggio di ciascun anno il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici ed alle provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge regionale n. 38 del 1993 il termine di cui sopra "deve intendersi perentorio".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.