| L.R. 30 Dicembre 1989, n. 80 |
| Interventi regionali a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal terremoto (1) (2) |
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Art. 2
1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente. 2. L'utilizzazione dei beni e servizi da destinare agli interventi di soccorso avverrà con le procedure di cui al terzo comma del precedente articolo. Art. 3
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 1.000 milioni che viene iscritta al capitolo n. 26401 che si istituisce nel bilancio regionale del medesimo anno con la seguente denominazione: "Intervento regionale a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal terremoto". 2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione della somma di L. 1.000 milioni dal capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera c) del bilancio regionale 1989. Art. 4
(2) Legge abrogata dal numero 27) dell'allegato D alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |