Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53. (Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato)(1) (2)

Numero della legge: 27
Data: 15 maggio 1995
Numero BUR: 15
Data BUR: 30/05/1995

L.R. 15 Maggio 1995, n. 27
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 53. (Norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali e della commissione regionale per l'artigianato) (1) (2)


[ Art. 1


1. (Omissis) (3).

Art. 2

1. (Omissis) (4).

2. Le CPA (commissioni provinciali dell'artigianato; n.d.r.), anche di concerto con gli enti locali, sono abilitate a promuovere ogni iniziativa utile a contenere e reprimere il lavoro abusivo. A tal fine le sanzioni previste per coloro che esercitano attività artigiana senza iscrizione all'albo, sono quelle di cui al punto G) (dell'art. 39; n.d.r.) della legge regionale n. 53 del 1987 così come modificata dalla legge regionale 22 giugno 1994, n. 24. Ogni iniziativa od informazione relativa al fenomeno dell'abusivismo sarà trasmessa dalle CPA (commissioni provinciali dell'artigianato; n.d.r.) agli organi della pubblica amministrazione competenti in materia.


Art. 3


1. (Omissis) (5).]


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 maggio 1995, n. 15.

(2) Legge abrogata dal numero 66) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6

(3) Sostituisce l'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53.

(4) Sostituisce l'art. 40 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53.

(5) Sostituisce l'art. 41 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 53.



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.