L.R. 17 Agosto 1978, n. 45 |
Provvedimenti per la creazione di un sistema di campeggi nel Lazio. (1)
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Art.1 La Regione, al fine di rendere concreto ed attuativo il progetto regionale sui campeggi predisposto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, assegna contributi ai comuni e comunità montane, nonchè ad altri enti locali, per l'acquisto di materiale e delle attrezzature occorrenti per l'impianto dei campeggi suddetti. Possono altresì essere ammessi a finanziamento progetti presentati dai soggetti di cui al comma precedente di istituzione dei campeggi anche al di fuori della attuazione della legge n. 285, sempre che siano state esaurite e soddisfatte le richieste fatte sulla base della legge suddetta. Art.2 Ai fini della attuazione del progetto indicato all'art. 1 è costituito un comitato tecnico regionale con il compito di predisporre un piano operativo generale. In particolare il comitato dovrà: 1) individuare le aree nelle quali impiantare i campeggi; 2) sollecitare, se occorre, gli enti locali interessati a presentare progetti esecutivi per la realizzazione di campeggi nelle aree di cui al punto 1), dopo aver valutato la idoneità di quelli già pervenuti alla Regione; 3) individuare i progetti da ammettere a finanziamento; 4) predisporre gli atti amministrativi in ottemperanza del progetto di competenza della Giunta regionale; 5) svolgere attività di vigilanza sulla puntuale realizzazione del progetto e proporre alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti a tal fine ritenuti necessari. Art. 3 Compongono il comitato di cui all'art. 2: 1) l'Assessore regionale al turismo che lo presiede; 2) il presidente della commissione consiliare per il turismo; 3) tre membri della commissione consiliare competente; 4) gli Assessori regionali ai problemi del lavoro, all'urbanistica, agli enti locali, all'agricoltura; 5) due rappresentanti degli enti sub-regionali. Art. 4 Il piano operativo generale predisposto dal comitato tecnico è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e su conforme parere del consiglio di amministrazione degli enti provinciali per il turismo integrato ai sensi dell'art. 3 della legge 21 marzo 1958, n. 326. L'approvazione dl piano da parte della Giunta sostituisce le autorizzazioni preventive all'impianto dei singoli campeggi previste dalla legge n. 326 precitata, salvo quelle di pubblica sicurezza. Art. 5 Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 600 milioni. Tale somma viene iscritta, in termini di competenza, al capitolo n. 205260, che si istituisce nel bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978, con la seguente denominazione: "Contributi a comuni, consorzi di comuni e comunità montane per l'acquisto di materiali ed attrezzature occorrenti per l'impianto di campeggi". Al medesimo capitolo n. 205260 viene attribuita, ai fini della gestione di cassa, la dotazione di L. 300 milioni. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante riduzione, rispettivamente di L. 600 milioni e di L. 300 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa nel capitolo n. 422299 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978. Art. 6 Nell'area progettuale "Razionalizzazione dei servizi di distribuzione e del turismo" - codice 0600 - del bilancio pluriennale 1978-1981, è inserito il capitolo n. 205260 di cui al precedente art. 5, con lo stanziamento di L. 600 milioni per l'anno finanziario 1978. Nell'area progettuale "Lavoro" - codice 0800 - del medesimo bilancio pluriennale 1978-1981, lo stanziamento del capitolo n. 422299 per l'anno finanziario 1978, è ridotto di L. 600 milioni. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 agosto 1978, n. 24. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 6 gennaio 1979, n. 6. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |