Istituzione del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 20 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. (1)

Numero della legge: 17
Data: 4 febbraio 1975
Numero BUR: 4
Data BUR: 10/02/1975

L.R. 04 Febbraio 1975, n. 17
Istituzione del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 20 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386. (1)


Art. 1

E' istituito, presso la Regione Lazio, il comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione sanitaria regionale e con l'attività degli enti ospedalieri, di cui all'art. 20 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
Detto comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore alla sanità della Regione ed è composto:
a) dal presidente dell commissione consiliare per la sanità ed igiene della Regione, con funzioni di vice presidente;
b) da tre membri della commissione consiliare alla sanità ed igiene della Regione;
c) da un medico provinciale della Regione;
d) da quattro rappresentanti degli enti mutualistici a carattere nazionale;
e) da due rappresentanti delle casse mutue degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti;
f) da due rappresentanti delle casse mutue aziendali, operanti nella Regione;
g) da sette rappresentanti dei comuni o dei consigli circoscrizionali di Roma designati dalla sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
h) da due rappresentanti delle province, designati dalla sezione regionale dell'Unione delle Province d'Italia;
i) da tre rappresentanti degli ospedali designati dall'Associazione regionale ospedali del Lazio;
l) da tre esperti nominati dal Consiglio regionale;
m) da tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle federazioni regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo amministrativo dell'Assessorato alla sanità della Regione (2).
Il comitato regionale può organizzarsi in sezioni e costituire gruppi di lavoro anche con la partecipazione di esperti estranei all'Amministrazione regionale.
Il comitato resta in carica fino allo scioglimento degli enti mutualistici previsto dall'art. 12/bis del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La partecipazione alle sedute del comitato e dei relativi gruppi di lavoro è gratuita.


Art. 2

Il comitato di cui al precedente articolo, esprime parere su richiesta degli organi regionali e formula proposte in ordine:
- al passaggio delle competenze degli enti mutualistici alla Regione ai sensi del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
- al coordinamento delle attività sanitarie extraospedaliere con quelle ospedaliere;
- al coordinamento, agli effetti del piano sanitario regionale dell'attività di tutti gli organismi e strutture di interesse sanitario a livello comprensoriale;
- alla raccolta ed elaborazione dei dati statistici e nosologici ai fini della programmazione sanitaria regionale;
- alla formazione permanente degli operatori sanitari e amministrativi impiegati nei servizi sanitari;
- all'adeguamento dei contingenti numerici e dei criteri di scelta del personale da comandare presso la Regione ai sensi dell'art. 19 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;
- alle iniziative intese alla preparazione e all'avvio della riforma sanitaria;
- ad ogni altra attività ed iniziativa in materia di assistenza ospedaliera.
Il comitato deve essere, in ogni caso, sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della Regione.


Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.




Note:

(1) Pubblicata sul Bur 10 febbraio 1975, n. 4 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 giugno 1975, n. 163.

(2) Per l'espletamento delle funzioni connesse all'incarico in questione è stata attribuita una indennità annua lorda non pensionabile di L. 768.000, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.