Consolidamento e risanamento igienico-sanitario dell'antico centro abitato di Blera.

Numero della legge: 34
Data: 22 maggio 1995
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1995

L.R. 22 Maggio 1995, n. 34 (1)
Consolidamento e risanamento igienico-sanitario dell'antico centro abitato di Blera.

Art. 1
1. La Regione Lazio interviene per il consolidamento ed il risanamento igienico-sanitario dell'antico centro abitato di Blera.


Art. 2

1. Il settore regionale decentrato opere e lavori pubblici di Viterbo, sentito l'ufficio geologico regionale, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il comune di Blera, un progetto esecutivo, eventualmente suddiviso in lotti annuali, per le opere di cui all'articolo 1.

2. Il progetto è approvato dal comune di Blera, il quale provvede alla sua realizzazione, sotto il controllo tecnico del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici di Viterbo e dell'Assessorato ai lavori pubblici della Regione.

3. Tra le predette opere non sono compresi lavori di riparazione di fabbricati privati.


Art. 3

1. La Regione dispone la concessione di contributi annuali in conto capitale, nella misura del cento per cento della spesa necessaria, al comune di Blera, anche eventualmente in rate annuali sulla base dei lotti nei quali è suddiviso il progetto esecutivo, secondo le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33.


Art. 4

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di L. 500 milioni.

2. La quota viene iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 32422 denominato: "Interventi urgenti per il consolidamento e il risanamento igienico-sanitario dell'antico centro abitato di Blera".

3. Alla copertura finanziaria del predetto onere di L. 500 milioni si provvede con il corrispondente stanziamento iscritto al capitolo n. 39002 lettera i) elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1995.

4.Con i provvedimenti generali di rifinanziamento di leggi regionali da adottare in occasione dei bilancio degli esercizi successivi, si provvederà alla determinazione della spesa e della relativa copertura per i rispettivi esercizi.


Note:

(1) Pubblicata sul Bur 10 giugno 1995, n. 16.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 23 dicembre 1995, n. 51 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.