Modifica degli artt. 4 e 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11: "Partecipazione della Regione alla erogazione dell'assistenza farmaceutica in favore dei lavori autonomi pensionati, di quelli in attivit… e dei rispettivi familiari a carico". (1)

Numero della legge: 62
Data: 11 giugno 1975
Numero BUR: 18
Data BUR: 30/06/1975

L.R. 11 Giugno 1975, n. 62
Modifica degli artt. 4 e 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11: "Partecipazione della Regione alla erogazione dell'assistenza farmaceutica in favore dei lavori autonomi pensionati, di quelli in attivit… e dei rispettivi familiari a carico". (1)


Art. 1


Il contributo regionale annuo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 13 dicembre 1972 è elevato a:
- L. 10.000 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 1 della legge stessa;
- L. 3.700 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 2 della legge stessa.


Art. 2


L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo è subordinata alla presentazione del rendiconto di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 13 dicembre 1972.


Art. 3


(Omissis) (2).


Art. 4


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Note:

(1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 settembre 1975, n. 253.

(2) Modifica l'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.