| L.R. 11 Giugno 1975, n. 62 |
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Modifica degli artt. 4 e 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11: "Partecipazione della Regione alla erogazione dell'assistenza farmaceutica in favore dei lavori autonomi pensionati, di quelli in attivit… e dei rispettivi familiari a carico". (1)
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Art. 1 Il contributo regionale annuo di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 13 dicembre 1972 è elevato a: - L. 10.000 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 1 della legge stessa; - L. 3.700 per ciascun soggetto assistibile indicato all'art. 2 della legge stessa. Art. 2 L'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo è subordinata alla presentazione del rendiconto di cui all'art. 5 della legge regionale n. 11 del 13 dicembre 1972. Art. 3 (Omissis) (2). Art. 4 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, sesto comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul Bur 30 giugno 1975, n. 18. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 22 settembre 1975, n. 253. (2) Modifica l'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1972, n. 11. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |