Norme a tutela del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Numero della legge: 64
Data: 16 novembre 1989
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1989

L.R. 16 Novembre 1989, n. 64
Norme a tutela del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1989, n. 33)


Art. 1

1. La Regione detta norme per tutelare e valorizzare il patrimonio edilizio ed urbanistico, predisponendo interventi anche sperimentali di " Tutela attiva"


Art. 2

1. Si intende per " Tutela attiva" un sistema di azioni pubbliche regionali dirette a mantenere l' integrita' materiale, tipologica e storica del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.


Art. 3

1. La " Tutela attiva", prevista al precedente articolo 2, si applica al patrimonio edilizio urbanistico che presenta le seguenti caratteristiche:
a) manufatti edilizi, isolati e non, con caratteristiche ricorrenti in ambito territoriale definito;
b) tipo edilizio storicamente determinato nel medesimo periodi che consenta la sperimentazione di metodologie e tecnologie di recupero unificate;
c) presenza di un grado di integrita' fisica e tipologica tali da consentire il riconoscimento anche del rapporto fra il patrimonio edilizio - urbanistico ed il contesto ambientale di inserimento.


Art. 4

1. Gli interventi edilizi disciplinati con atto di convenzione tra il comune territorialmente competente e il proprietario del patrimonio edilizio.

2. La metodologia di esecuzione degli interventi e', in ogni caso, strumento procedurale volto a verificare l' efficacia della tutela, come definita dal precedente articolo 2, nonche' la possibilita' tecnica di realizzarne la diffusione sul territorio.


Art. 5

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente con propria deliberazione il programma di interventi volta alla " Tutela attiva" del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente sentiti gli Enti locali territoriali e in collaborazione con gli organi periferici del Ministero dei beni culturali.


Art. 6

1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000 milioni, di cui L. 1.000 milioni per il 1989 e L. 3.000 milioni per gli anni successivi.

2. Nel bilancio di previsione del 1989 viene istituito il capitolo di spesa n. 08025 denominato: " Contributi per l' attuazione del programma di interventi volto alla tutela attiva del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente" con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 1.000 milioni.

3. Alla copertura del predetto onere si fa fronte, quanto alla competenza, mediante riduzione di L. 1.000 milioni del fondo globale iscritto per il 1989 al capitolo n. 29821 elenco n. 4, lettera c) quanto alla cassa, mediante analoga riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 31021 del medesimo bilancio.

4. La ripartizione della somma di L. 3.000 milioni, autorizzata per gli anni successivi sara' determinata sulla base degli effettivi fabbisogni annuali ed inserita, per il finanziamenti, nelle leggi regionali concernenti le disposizioni finanziarie per la redazione dei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.