| L.R. 05 Febbraio 1975, n. 22 |
| Interventi a favore delle commissioni per l'artigianato (1) (2) |
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[ Art. 1 La Regione ha facoltā di concedere contributi alla commissione regionale ed alle commissioni provinciali per l'artigianato, previste dagli artt. 12 e 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860, operanti nella Regione Lazio. Art. 2
I contributi di cui al precedente art. 1, concessi alla commissione regionale per l'artigianato, dovranno essere utilizzati per svolgere sul piano regionale, ai sensi del punto b) del 2 comma dell'art. 14 della predetta legge n. 860, un'azione di formazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attivitā artigiane caratteristiche della Regione stessa. I contributi di cui al precedente art. 1, concessi alle commissioni provinciali per l'artigianato, dovranno essere utilizzati ai sensi del punto c) del 2 comma dell'art. 12 della stessa legge n. 860, per iniziative intese a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attivitā artigiane della provincia, nonchč ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiane che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilitā locali. Art. 3
I contributi di cui ai precedenti articoli vengono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, commercio ed artigianato, su presentazione da parte delle commissioni interessate di uno specifico programma di attivitā. Art. 4
Per le finalitā previste dalla presente legge č autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di L. 20.000.000. Art. 5
(2) Legge abrogata dal numero 10) dell'allegato F alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |