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[ Art. 1
Fermo restando il disposto dell’ articolo 26 della legge regionale n. 10 del 3 aprile 1978, ciascun dipendente del disciolto ente Maremma in atto in servizio presso l’ ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio), ha diritto a conseguire, a sua domanda, la liquidazione anticipata del proprio conto individuale sul “ fondo di previdenza del personale “ del disciolto ente Maremma pari all’ importo maturato alla data del 4 maggio 1978 con contestuale estinzione dei mutui e delle anticipazioni eventualmente concesse.
Art. 2
La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 127 della Costituzione e dell’ articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. ] Note: (1) Pubblicata sul BUR. 30 aprile 1979, n. 12.
(2) Legge abrogata dal numero 24) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6
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