| L.R. 09 Maggio 1995, n. 24 (1) |
| Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1991, n. 35, concernente: "Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali". |
| Art.1 1. Si considerano validamente concessi i benefici di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 35, agli enti che, alla data di approvazione dei primi due piani annuali, previsti dagli articoli 6 ed 11 della legge stessa, risultassero non ancora in possesso della personalità giuridica. 2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, la competente struttura regionale è autorizzata a liquidare il saldo dei contributi programmati e non ancora erogati, previa verifica che le iniziative previste siano state regolarmente ed integralmente realizzate. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 20 maggio 1995, n. 14. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 16 dicembre 1995, n. 50 (S.S. n 3). |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |