"Rendiconto generale della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2003".

Numero della legge: 8
Data: 17 febbraio 2005
Numero BUR: 5 S.O.8
Data BUR: 19/02/2005

L.R. 17 Febbraio 2005, n. 8
"Rendiconto generale della regione Lazio per l’esercizio finanziario 2003".


IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga


La seguente legge:



Art. 1


1. Ai fini dell’iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formatisi nell’esercizio di competenza, elencati nell’allegato n. 7, vengono ridotti di Euro 1.647.543.037,95, ai sensi dell’art. 37, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione).


Art. 2


1. I residui passivi formatisi nell’esercizio di competenza sui capitoli costituenti il nuovo limite di impegno e sui rispettivi capitoli di pagamento, elencati nell’allegato n. 8, da attribuire ai capitoli di pagamento della competenza dell’esercizio finanziario 2004 e successivi vengono ridotti di Euro 47.789.122,20.


Art. 3


1. Le variazioni di bilancio introdotte dalla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 34 (Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della società per azioni denominata fiera di Frosinone S.p.a.) e dalla legge regionale 1 dicembre 2003, n. 39 (Interventi a favore dell’attività del Consorzio “I castelli della Sapienza”) sono inoperanti, rispettivamente, per mancato recepimento delle suddette e per mancata istituzione dei capitoli di spesa, nell’ambito delle UPB F17 e F18, in quanto la data di pubblicazione delle predette leggi non ha consentito alla Giunta regionale di procedere alle relative variazioni nei termini previsti dall’art. 28, comma 5, della l.r. 25/2001.


Art. 4



1. E’ autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa dei sottoindicati capitoli delle “partite di giro” del Titolo VI categoria 61 UPB 611 dell’Entrata e dell’Ambito T Funzione Obiettivo T3 UPB T31 della Spesa, in relazione a quanto rispettivamente accertato ed impegnato nei corrispondenti capitoli di entrata e di spesa:

Entrata
Spesa
 
Entrata
Spesa
Cap. n. 611101Cap. n. T31401 Cap. n. 611126Cap. n. T31427
Cap. n. 611102Cap. n. T31402 Cap. n. 611133Cap. n. T31430
Cap. n. 611104Cap. n. T31404 Cap. n. 611134Cap. n. T31431
Cap. n. 611106Cap. n. T31406 Cap. n. 611135Cap. n. T31432
Cap. n. 611111Cap. n. T31408 Cap. n. 611128Cap. n. T31433
Cap. n. 611112Cap. n. T31409 Cap. n. 611131Cap. n. T31435
Cap. n. 611113Cap. n. T31410 Cap. n. 611136Cap. n. T31439
Cap. n. 611116Cap. n. T31413 Cap. n. 611137Cap. n. T31440
Cap. n. 611117Cap. n. T31414 Cap. n. 611138Cap. n. T31441
Cap. n. 611120Cap. n. T31417 Cap. n. 611140Cap. n. T31443
Cap. n. 611143Cap. n. T31423 Cap. n. 611147Cap. n. T31444
Cap. n. 611145Cap. n. T31425 Cap. n. 611149Cap. n. T31446
Cap. n. 611125Cap. n. T31426   
Art. 5



1. E’ autorizzata l’iscrizione nel prospetto “Riepilogo generale della gestione - Risultanze finali”, in aumento delle risultanze contabili della spesa, dell’importo di Euro 18.316.188,92 relativo alle somme sequestrate presso la Tesoreria regionale, in esecuzione di atti ingiuntivi disposti dall’autorità giudiziaria.
2. Tali somme sono oggetto di recupero, in Entrata, negli esercizi successivi (capitoli 331410 e 331540), con imputazione a carico dei capitoli di spesa competenti per materia, a seconda della diversa natura delle stesse somme sequestrate.



Art. 6



1. E’ approvato il Rendiconto generale della Regione Lazio per l’anno finanziario 2003 ed il relativo saldo finanziario, così come risulta dagli articoli seguenti.


Art. 7



1. Le entrate derivanti dai tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione (Titolo I), le entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti (Titolo II), le entrate extratributarie (Titolo III), le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimento in conto capitale (Titolo IV), le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie a carico della Regione per investimenti (Titolo V), le entrate per contabilità speciali (Titolo VI), accertate nell’esercizio finanziario 2003 per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

 
Euro

Entrate accertate
12.124.355.803,84 (+)
  
delle quali sono state riscosse 9.882.746.469,55 (-)
e rimangono da riscuotere 2.241.609.334,29
  
Art. 8



1. Le spese per i programmi comunitari (Ambito A), le spese per le attività produttive commerciali e turistiche (Ambito B), le spese per la programmazione negoziata, i programmi integrati, e la rete delle società per lo sviluppo (Ambito C), le spese per le infrastrutture e i trasporti (Ambito D), le spese per l’ambiente, l’energia e il territorio (Ambito E), le spese per l’istruzione, la formazione e il lavoro (Ambito F), le spese per la cultura, lo sport e il tempo libero (Ambito G), le spese per la sanità e i servizi sociali (Ambito H), le spese per gli organi e le funzioni istituzionali (Ambito R), le spese per le risorse umane, strumentali e finanziarie (Ambito S) e le risorse finanziarie e le poste tecniche (Ambito T), impegnate nell’esercizio 2003 per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in:

 
Euro

Spese impegnate
13.934.454.194,03 (+)
  
delle quali sono state pagate 11.024.118.036,15 (-)
delle quali sono state ridotte, ai sensi:
dell’ art. 1 del presente rendiconto
1.647.543.037,95 (-)
dell’ art. 2 del presente rendiconto 47.789.122,20 (-)
e rimangono da pagare 1.215.003.997,73



Art. 9



1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell’esercizio 2003 risulta stabilito dal rendiconto consuntivo come segue:

 
Euro
entrate complessive accertate 12.124.355.803,84 (+)
spese complessive impegnate 13.934.454.194,03 (-)
differenza - 1.810.098.390,19 (-)


Art. 10

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2002 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessivi:

 
Euro
Residui attivi iniziali 2.761.238.396,01 (+)
di cui: 
a) riscossi durante l’ esercizio 2003 868.570.738,00 (-)
b) eliminati per insussistenza 84.764.937,53 (-)
c) in aumento per rettifiche in sede di accertamento _________________0 (+)
restano da riscuotere al 31.12.2003 1.807.902.720,48



Art. 11



1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2002 e precedenti risultano stabiliti nei rispettivi rendiconti per complessive:

 
Euro
Residui passivi iniziali 1.325.845.004,68 (+)
di cui: 
a) pagati durante l’esercizio 2003 441.668.529,96 (-)
b) eliminati in sede di riaccertamento durante
l’esercizio 2003 e per perenzione
118.297.968,63 (-)
restano da pagare al 31.12.2003 765.878.506,09

Art. 12





1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

 
Euro
somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2002 e precedenti (art. 10) 1.807.902.720,48 (+)
somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell’esercizio 2003 (art. 7) 2.241.609.334,29 (+)
Totale residui attivi al 31.12.2003
4.049.512.054,77



Art. 13




1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 sono stabiliti, come risulta dal conto consuntivo, nelle seguenti somme:

 
Euro
somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2002 e precedenti (art. 11) 765.878.506,09 (+)
somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell’esercizio 2003 (art. 8)
1.215.003.997,73 (+)
Totale residui passivi al 31.12.2003 1.980.882.503,82
Art. 14




1. L’avanzo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 è stabilito in Euro 628.601.223,14 in base alle seguenti risultanze:

 
Euro
avanzo di cassa al 31.12.2002 1.361.386.770,62 (+)
Riscossioni dell’esercizio 2003: 
a) in conto competenza (art. 7) 9.882.746.469,55 (+)
b) in conto residui attivi (art. 10) 868.570.738,00 (+)
Pagamenti dell’ esercizio 2003: 
a) in conto competenza (art. 8) 11.024.118.036,15 (-)
b) in conto residui passivi (art. 11) 441.668.529,96 (-)
Differenza 646.917.412,06 (+)
Sequestri in Tesoreria regionale (art. 5) 18.316.188,92 (-)
Avanzo di cassa al 31.12.2003 628.601.223,14


Art. 15





1. L’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 è stabilito in Euro 2.697.230.774,09 in base alle seguenti risultanze:

 
Euro
a) avanzo di cassa al 31.12.2003 (art. 14) 628.601.223,14 (+)
b) residui attivi al 31.12.2003 (art. 12) 4.049.512.054,77 (+)
c) residui passivi al 31.12.2003 (art. 13) 1.980.882.503,82 (-)
Avanzo finanziario al 31.12.2003 2.697.230.774,09




Art. 16


1. L’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 è stabilito in Euro 2.697.230.774,09 in base alle seguenti risultanze:
 
Euro
    a) differenza di cui all’ art. 9 della presente legge tra le entrate e le spese complessive di competenza dell’esercizio 2003
1.810.098.390,19 (-)
b) avanzo di amministrazione dell’esercizio 2002 (legge regionale 9 febbraio 2004, n. 1 “Rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2002”) 2.796.780.161,95 (+)
c) somma accantonata nel Rendiconto 2002 per essere utilizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 5, della l.r. 25/2001, per il finanziamento di leggi in corso di perfezionamento al 31.12.2002 0 (+)
d) eliminazione nell’esercizio 2003 di residui passivi provenienti dall’esercizio 2002 e precedenti (art. 11) 118.297.968,63 (+)
e) riduzione dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 10) 84.764.937,53 (-)
f) aumento dei residui attivi per rettifiche in sede di riaccertamento (art. 10) 0 (+)
g) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (artt. 1 e 8) 1.647.543.037,95 (+)
    h) riduzione dei residui passivi relativi alla gestione di competenza (artt. 2 e 8)
47.789.122,20 (+)
i) sequestri in Tesoreria regionale (artt. 5 e 14) 18.316.188,92 (-)
Avanzo di amministrazione anno finanziario 2003 2.697.230.774,09 (+)
somma accantonata ai sensi dell’art. 25, comma 5, della l.r. 25/2001, per essere utilizzata per il finanziamento di leggi regionali in corso di perfezionamento al 31.12.2003 0 (-)
Avanzo di amministrazione a carico dell’es. 2004 2.697.230.774,09


Art. 17



1. Ai sensi e con le modalità previste dalla l.r. 25/2001, l’avanzo di cassa e l’avanzo di amministrazione di cui ai precedenti articoli 14 e 16 vengono iscritti nello stato di previsione dell’entrata e della spesa per l’anno finanziario 2004.


Art. 18



1. Le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2003, comportano un avanzo di amministrazione di Euro 10.039.022,03 in base alla seguente dimostrazione:
 
Euro
Entrata: 
Somme riscosse e da riscuotere a carico della Giunta regionale per l’esercizio 2003

47.653.200,00 (+)
interessi attivi
152.546,46 (+)
entrate varie ed eventuali
31.150,52 (+)
partite di giro
8.010.602,25 (+)
TOTALE ENTRATA
55.847.499,23 (+)
Spesa: 
somme pagate e rimaste da pagare per l’esercizio 2003
44.890.476,28 (-)
partite di giro
8.011.708,00 (-)
TOTALE SPESA 52.902.184,28 (-)
differenza (entrata meno spesa)
2.945.314,95 (+)
  
disponibilità derivante dalla copertura finanziaria
dei residui perenti anno 2001 e precedenti
0 (+)
risultato della competenza
2.945.314,95 (+)
  
economie derivanti dalla gestione dei residui:
passivi (+)
attivi (-)
7.093.707,08 (+)
0 (-)
SALDO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2003
7.093.707,08 (+)
di cui accantonati dal Consiglio Regionale per il pagamento dei residui perenti:
- anno 2002 e precedenti
- anno 2003
0 (-)
0 (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31.12.2003
10.039.022,03 (+)





2. L’avanzo così determinato viene introitato al Capitolo di Entrata n. 331504 denominato: “Recupero dell’avanzo di amministrazione del Consiglio regionale”.




La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.


Data a Roma, addì 17 febbraio 2005

Storace

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.