| L.R. 02 Novembre 1979, n. 84 |
| Autorizzazione della spesa derivante dall' applicazione dell' accordo Governo - confederazioni sindacali per l' erogazione di una somma " una tantum " al personale dipendente degli enti ospedalieri (1) (2) |
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[ Art. 1 Per consentire il recepimento da parte degli enti ospedalieri della Regione, e da parte delle strutture ospedaliere pubbliche convenzionate, universita' cattolica - policlinico Gemelli, istituti fisioterapici e istituti nazionale di riposo e cura per anziani, dell' accordo intervenuto il 24 agosto 1979 tra il Governo e le confederazioni sindacali in ordine alla erogazione al personale dipendente, per una sola volta e per il periodo 1ø febbraio 1979- 31 dicembre 1979, dell' importo lordo pari a L. 250.000 non pensionabile, e' autorizzata la spesa di L. 8.213.500.000 il cui ammontare rientra nello stanziamento gia' iscritto al capitolo n. 207040 concernente: " Spese per l' assistenza ospedaliera " del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979 ". Art. 2
Le quote spettanti ai singoli enti ospedalieri verranno determinate ed attribuite con apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8. Art. 3
(2) Legge abrogata dal numero 13) dell'allegato I alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |