L.R. 2 Febbraio 1974, n. 4 |
Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973- 1974. Modifica art. 3 legge regionale n. 26 del 13 luglio 1973 (1).
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Art. 1 (Omissis) (2). Art. 2 La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Note: (1) Pubblicata sul BUR 25 febbraio 1974, n. 5 (S.O.). Riprodotta sulla G.U della Repubblica 18 aprile 1974, n. 101. (2) Sostituisce l'art. 3 della legge regionale 13 luglio 1973, n. 26. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |