L.R. 11 Giugno 1986, n. 19 |
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1986.
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(Pubblicata nel B.U. 01 luglio 1986, n. 18, S.O. n. 3) Art. 1 E' autorizzato il trasferimento all' esercizio finanziario 1986 delle autorizzazioni di spesa previste per il 1985 dalle leggi regionali di cui all' allegato quadro << A >>. Art. 2 Limitatamente all' anno 1986 e' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all' allegato quadro << B >>, ancorche' esaurite per quanto concerne la loro validita' finanziaria. Art. 3 Limitatamente all' anno 1986 e' autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all' allegato quadro << C >>, concernenti interventi per i quali l' Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti legislativi ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione. Art. 4 Agli effetti degli adempimenti contenuti nell' articolo 1- quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, il quadro << D >> allegato alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa afferenti l' attuazione del programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo per il triennio 1986/ 1988. Fino a quando, con la legge dello Stato, non sara' provveduto alla ridefinizione del quadro delle risorse regionali per un periodo pari a quello previsto dall' articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 335, l' allegata tabella e' sostitutiva, per la parte finanziaria, del programma regionale di sviluppo ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al precedente comma. Art. 5 E' autorizzata la spesa di L. 1.500.000.000 nel bilancio di previsione per il 1986 quale contributo al consorzio tra i comuni di Genzano e di Nemi e la provincia di Roma necessari alla copertura finanziaria del progetto di risanamento del lago di Nemi. A tal fine si istituisce alla tabella << B >> allegata al bilancio di previsione 1986 il capitolo n. 10222 cosi' denominato: << Contributo al consorzio tra i comuni di Genzano e di Nemi e la provincia di Roma per interventi di risanamento e di tutela delle acque del lago di Nemi >>. Art. 6 E' facolta' dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di disporre, per esigenze eccezionali, debitamente motivate, in relazione all' attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali del Consiglio regionale, che un numero di dipendenti in servizio presso le strutture amministrative del Consiglio stesso, non superiore all' 1 per cento dello organico regionale, sia tenuto ad effettuare mensilmente prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai limiti stabiliti dall' articolo 6, primo e secondo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. Il numero dei dipendenti delle altre strutture regionali nei cui confronti sono applicabili le disposizioni di cui all' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6, per quanto concerne l' attivita' di diretta assistenza agli organi istituzionali non puo' superare l' 1 per cento dell' organico regionale. Art. 7 In presenza di leggi regionali che autorizzino nuove e/ o maggiori spese a carico del bilancio 1986, prima della data di entrata in vigore della legge approvativa del medesimo bilancio, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzazione di quote dei fondi globali iscritte nel bilancio 1985 e non utilizzate entro il 30 novembre del medesimo anno, ovvero trasferite alla competenza dell' esercizio 1986 ai sensi del precedente articolo 4 all' istituzione dei capitoli di spesa previsti dalle stesse leggi ed alla conseguente variazione di bilancio puo' provvedersi con decreto del Presidente della Giunta regionale, da comunicare entro dieci giorni al Consiglio regionale. Art. 8 Sono confermate, per l' anno 1986, le disposizioni contenute negli articoli 35, 40, 41, 45, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33. Dopo il secondo comma dell' articolo 41 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, e' aggiunto il seguente capoverso: << Agli effetti della erogazione della spesa per l' attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 56 del 1984 e' consentita la concessione di un primo acconto pari al 10 per cento all' unita' sanitaria locale, previa richiesta della medesima, subito dopo l' approvazione del programma e di un ulteriore acconto pari al 15 per cento a seguito dell' approvazione del progetto da parte della Giunta regionale. L' ammontare del contributo da corrispondere alla consegna dei lavori e' stabilito nella misura del 65 per cento, mentre l' ammontare del saldo da attribuire nella fase di ultimazione dei lavori puo' essere corrisposto anche in anticipazione, qualora l' ammontare dei lavori medesimi risulti superiore all' 80 per cento dell' opera >>. All' articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 e' aggiunto il seguente capoverso: << Nei casi, ai sensi della vigente normativa, in cui le comunita' montane siano impossibilitate a realizzare nel proprio ambito territoriale progetti finalizzati allo sviluppo delle popolazioni delle zone montane stesse, e' consentito alle medesime trasferire i mezzi finanziari ai comuni per la concreta realizzazione dei progetti, ferma restando alla competenza delle comunita' montane la successiva gestione delle strutture >>. Art. 9 E' autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali, finanziariamente scadute, per le quali sulla tabella << B >> che sara' allegata al bilancio di previsione 1986 e' prevista l' iscrizione di stanziamenti di spesa ai capitoli istituiti con le medesime leggi. Art. 10 In ordine ai finanziamenti di cui al capitolo n. 15332 del bilancio di previsione 1986 la somma di L. 1.500.000.000 e' riservata all' IDISU (istituto per il diritto allo studio universitario) di Viterbo e la somma di L. 1.000.000.000 e' riservata all' IDISU di Cassino. Art. 11 Tenute presenti le autorizzazioni di spesa recate dall' articolo 34, primo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), per le finalita' di cui all' articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e' autorizzata, nel triennio 1986/ 1988, la spesa di L. 232.066.000.000, in ragione di L¿ 50.958.000.000 per l' anno 1986 e di L. 90.554.000.000 per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Al relativo onere si fa' fronte: a) quanto a L. 33.958.000.000 per l' anno 1986, a L. 67.916.000.000 per l' anno 1988, con gli stanziamenti che saranno assegnati alla Regione Lazio, negli anni predetti, per effetto delle norme di cui all' articolo 12 della legge n. 151 del 1981 e dell' articolo 34 della legge n. 41 del 1986; b) quanto a L. 17.000.000.000 per l' anno 1986, a L. 22.638.000.000 per l' anno 1987 ed a L. 22.638.000.000 per l' anno 1988, con appositi stanziamenti disposti dalla Regione Lazio a carico del proprio bilancio. Le somme di cui al precedente comma sono iscritte nel bilancio della Regione rispettivamente al capitolo n. 09212 per quanto attiene agli stanziamenti indicati sotto la lettera a) ed al capitolo n. 09218 per quanto attiene agli stanziamenti indicati sotto la lettera b). L' utilizzazione degli stanziamenti avverra' attraverso specifici progetti di intervento, proposti alla Regione dai soggetti interessati; detti progetti, con il relativo finanziamento, saranno approvati mediante appositi provvedimenti legislativi. Art. 12 L' autorizzazione del nuovo limite di impegno per la realizzazione di opere igienico- sanitarie di cui alla legge regionale n. 88 del 1980 (capitolo n. 10102 della tabella << B >> sara' utilizzata, in via prioritaria ed in deroga alle procedure previste dalla medesima legge n. 88 del 1980, per il completamento di opere igienico - sanitarie la cui realizzazione e' stata avviata ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale n. 8 del 1980. Art. 13 L' articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, e' cosi' modificato: << Art. 25 L' erogazione della somma iscritta al capitolo n. 14001 del bilancio regionale per l' esercizio delle funzioni in materia di assistenza pubblica viene disposta dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti modalita' e criteri: a) una prima erogazione sara' pari all' ammontare dei finanziamenti attribuiti ai comuni nell' anno 1985 maggiorati del 6 per cento per gli effetti della statuizione di cui all' articolo 10, lettera a), della legge regionale di bilancio 8 giugno 1984, n, 23; b) una seconda erogazione, ad esaurimento totale del fondo, sara' ripartita sulla base di programmi che riguardino l' istituzione od il finanziamento dei servizi socio - assistenziali e la trasformazione degli interventi socioassistenziali a favore dei soggetti istituzionalizzati. In casi eccezionali, e' consentito un contributo straordinario ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nella comprovata ipotesi della impossibilita' di trasformazione degli interventi socioassistenziali a favore di tali soggetti. Per l' utilizzazione delle risorse finanziarie iscritte al capitolo n. 14501 viene seguita la procedura di cui al precedente comma. L' erogazione di cui alla lettera b) del precedente primo comma sara' disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio, che li formulera' avvalendosi degli uffici delle amministrazioni provinciali. Con atti amministrativi la Regione Lazio fornira' alle amministrazioni provinciali indirizzi secondo i quali gli uffici provinciali dovranno operare, anche in ordine alle verifiche sullo stato e la realizzazione dei servizi socio - assistenziali dei comuni. Un' aliquota non superiore al 5 per cento dei finanziamenti previsti al capitolo n. 14001 del bilancio regionale, destinati ad interventi aggiuntivi in materia di assistenza pubblica, e' riservata ad iniziative sperimentali nel campo dei servizi e delle iniziative sociali e per attivita' di studio e ricerca esercitate attraverso gli organi regionali e mediante convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, enti, istituti ed esperti tramite deliberazioni della Giunta regionale >>. Art. 14 L' 85 per cento della somma iscritta al capitolo n. 15000 per il finanziamento delle funzioni in materia di assistenza scolastica e' assegnata dalla Giunta regionale ai comuni incrementando del 6 per cento la somma degli stessi attribuita nell' anno 1985 con il piano di riparto di cui all' articolo 15 della legge regionale 30 marzo 1983, n. 21. Il rimanente 15 per cento sara' utilizzato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, per effettuare interventi perequativi per riequilibrare la distribuzione delle risorse, tenendo conto dei servizi svolti da ciascun comune, dei fabbisogni e delle disponibilita' finanziarie degli stessi. Art. 15 E' autorizzata il concorso finanziario regionale nella spesa per gli impianti del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle isole Pontine nella misura di L. 300.000.000 per l' anno 1986. La predetta somma viene iscritta nel capitolo n. 10210 che viene istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1986 con la seguente denominazione: << Concorso regionale nella spesa per gli impianti del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle isole Pontine >>. Art. 16 I residui passivi accertati alla data del 31 dicembre 1985 a carico dei capitoli del bilancio 1985 dal n. 21001 al n. 21021 sono trasferiti al capitolo n. 21050 che si istituisce nel bilancio per l' esercizio finanziario 1986 per la gestione ordinaria dei parchi e delle riserve naturali, con una dotazione di L. 3.100.000.000. A carico di tale capitolo, e' altresi', consentita l' erogazione di contributi per gli indennizzi di cui alle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 43 e 28 settembre 1982, n. 48, limitatamente alle aree territoriali dei parchi e delle riserve naturali del Lazio. Art. 17 Ad integrazione ed estensione territoriale degli interventi previsti dalla legge n. 651 del 1983, e' autorizzata, limitatamente all' anno 1986, la spesa di L. 40.000.000.000 per il finanziamento di progetti finalizzati all' occupazione ed al relativo sviluppo. Tali progetti, analogamente a quanto previsto per gli interventi di cui alla legge n. 651 del 1983, sono sottoposti all' approvazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale. La predetta somma di L. 40.000.000.000 verra' iscritta al capitolo n. 25201 del bilancio regionale 1986. Art. 18 I progetti di cui al precedente articolo 17, finalizzzati all' occupazione, in particolare giovanile e femminile, sono: a) interventi regionali per favorire l' occupazione in settori relativi a nuove professionalita' ed a sostegno della relativa cooperazione (tecnica del risparmio energetico, tecnici per impianti di depurazione) progetto legge n. 29 del 10985 L. 2.000.000.000; b) progetto regionale per il recupero e la sistemazione delle cave abbandonate L. 3.000.000.000; c) interventi regionali a sostegno dell' innovazione nella piccola e media impresa L. 5.000.000.000; d) interventi regionali per favorire iniziative tese alla creazione di nuove imprenditorialita' (<< job creation >>) L. 5.000.000.000; e) interventi regionali sperimentali per favorire il governo della mobilita' e della collocazione di manodopera L. 2.000.000.000; f) contributi agli enti locali territoriali del Lazio e loro consorzi per l' utilizzazione in servizi socialmente utili di lavoratori in cassa integrazione guadagni speciale L. 2.000.000.000; g) intervento a sostegno della formazione di imprenditorialita' giovanile nei territori regionali nelle aree escluse dagli interventi straordinari del Mezzogiorno L. 3.000.000.000; h) progetti nei settori cultura ed ambiente per il lavoro: 1) circuito museale centrale; 2) aree archeologicamente centrali; 3) parco produttivo del litorale romano; 4) parco archeologico di Ostia e Fiumicino; 5) area archeologica Etruria meridionale; 6) area di Tivoli; 7) area Castelli Romani per un totale complessivo di L. 10.000.000.000; i) interventi regionali per il censimento ed il recupero per finalita' produttive di strutture industriali in disuso L. 5.000.000.000; l) applicazione della legge quadro n. 443 del 1985 sull' artigianato L. 3.000.000.000. Art. 19 I progetti di cui ai precedenti articoli 17 e 18 relativi alla spesa di L. 40.000.000.000 saranno sottoposti alla consulta del mercato del lavoro per esaminare la fattibilita' dei progetti stessi e l' incidenza sull' occupazione. Art. 20 L' autorizzazione all' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all' articolo 5, primo comma, della legge regionale 14 novembre 1978, n. 67 successivamente modificata ed ampliata, viene determinata, per l' anno 1986 in L. 100.000.000.000. Per l' attivita' di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, e' autorizzata, per l' anno 1986 l' assegnazione all' ERSAL di fondi per l' ammontare complessivo di L. 24.000.000.000, da iscrivere al capitolo n. 01502 del bilancio 1986, comprensive delle annualita' 4, lettere a) e b), della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33. Art. 21 La seconda annualita' relativa all' intervento previsto dall' articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, e' trasferita dal 1987 al 1986. Il relativo ammontare di L. 5.000.000.000, autorizzato con la predetta disposizione verra' utilizzato, quanto a L. 2.500.000.000 ad integrazione per l' anno 1986 dello stanziamento disposto per il capitolo n. 01326 e, quanto a L. 2.500.000.000 per l' attivazione del regolamento CEE n. 797 del 1985 concernente il miglioramento delle strutture agrarie. Tale ultima autorizzazione di spesa, limitata al solo anno 1986, per L. 2.500.000.000 verra' iscritta al capitolo n. 01327 del bilancio del medesimo anno con la denominazione: << Spesa per l' attuazione del regolamento CEE n. 797 del 1985 relativo al miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |