Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992.

Numero della legge: 54
Data: 16 dicembre 1992
Numero BUR: 34
Data BUR: 10/12/1992

L.R. 16 Dicembre 1992, n. 54 (1)
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992.


Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "A".


Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata tabella "B".


Art. 3

1. (Omissis) (2).


Art. 4

1. Improrogabilmente entro il 31 marzo 1993 i dirigenti dei settori regionali dovranno far pervenire al settore 10^ dell'Assessorato programmazione, bilancio e tributi, relativamente ai capitoli di spesa di rispettiva competenza, l'elenco degli impegni assunti sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio 1990 e non pagati negli anni 1990, 1991 e 1992 per i quali al 31 dicembre 1992 sia intervenuta perenzione amministrativa ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, precisando gli estremi degli atti originari di impegno, l'indicazione del creditore e la somma ancora dovuta ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 33 della citata legge; l'iscrizione delle partite contabili del predetto atto ricognitivo è condizione inderogabile per l'adozione degli atti finalizzati al relativo impegno e pagamento.

2. Il predetto elenco dovrà contenere, altresì le partite contabili, residuate a fronte di ordini di accreditamento a suo tempo emessi a carico dell'esercizio 1990, a favore dei funzionari delegati, complete delle precisazioni indicate al primo comma.

2-bis. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'esercizio finanziario 1992 a carico degli esercizi 1990 e precedenti, è consentita l'immediata riemissione a carico dell'esercizio 1993 dei titoli stessi; nelle more del perfezionamento della procedura di cui al presente articolo, agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese si provvede ai sensi della lettera e) dell'art. 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35(3).


Art. 5

1. Il termine fissato dall'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, finalizzato ad assicurare coerenza tra i tempi previsti per l'adozione del proprio bilancio da parte degli enti locali e quelli entro i quali la Regione Lazio è tenuta a fornire i necessari elementi per la formazione dei bilanci stessi è prorogato al 31 dicembre 1992, limitatamente alle integrazioni di stanziamento recate dalla presente legge, nonchè per gli altri riparti per i quali gli elementi occorrenti per la loro definizione siano stati acquisiti successivamente al 15 ottobre 1992.


Art. 6

1. Nel quadro "A" allegato alla legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, sono apportate le seguenti variazioni afferenti autorizzazioni di spesa: (Omissis).

2. I capitoli n. 03111, n. 15302, n. 15304 e n. 08915, sono esclusi dal quadro "B" allegato alla legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.


Art. 7

1. La Filas, in attuazione degli interventi previsti dal titolo III della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51, per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti in specifici ambiti territoriali, può utilizzare parte della quota del fondo speciale di cui all'art. 2, punto a), della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 13, anche attraverso convenzioni con enti pubblici interessati allo sviluppo delle medesime aree.

2. Per l'anno 1992, l'importo a tal fine utilizzabile non può eccedere L. 500 milioni, a valere sul conferimento disposto con legge di bilancio 1992.


Art. 8

1. La spesa di L. 6.000 milioni, autorizzata dall'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, costituente limite d'impegno da utilizzare gradualmente, a fronte del quale saranno
successivamente stanziate le relative annualità fino ad un massimo di quindici anni, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 aprile 1990, n. 40.

2. Sullo stanziamento iscritto al cap. n. 08020 del bilancio della Regione per l'anno 1992, possono altresì gravare i contributi di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge regionale 10 aprile 1990, n. 40.


Art. 9

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, i bilanci di previsione dell'anno finanziario 1992 presentati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati nelle risultanze contenute nei rispettivi atti deliberativi, adottati in conformità dell'art. 33 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e a fianco di ciascuno dei seguenti enti indicati:
E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Frosinone, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 1 del 30 luglio 1992;
E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Rieti, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 3 del 24 aprile 1992;
E.P.T. (Ente provinciale per il turismo) di Latina, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 3 del 30 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Subiaco, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 30 marzo 1992;
A.A.S.T. ( Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Anzio, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 32 del 20 maggio 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) della Valle del Comino, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 22 del 17 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) dell'Etruria meridionale, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 17 del 16 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Tivoli, deliberazione del commissario straordinario n. 15 del 31 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Gaeta, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 41 del 6 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Bracciano, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 19 del 23 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Minturno, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 26 del 31 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Formia, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 27 del'8 aprile 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Rieti-Terminillo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 12 del 18 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Albano, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 12 del 18 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) del Tuscolo, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 2 del 20 marzo 1992;
A.A.S.T. (Azienda autonoma di soggiorno e turismo) di Velletri, deliberazione del consigli di amministrazione n. 21 del 30 marzo 1992.


Art. 10

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, i bilanci di previsione dell'anno finanziario 1992 presentati dagli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati nelle risultanze contenute nei rispettivi atti deliberativi, adottati in conformità dell'art. 34 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 e a fianco di ciascuno dei seguenti enti indicati:
I.Di.S.U. (istituto per il diritto allo studio universitario) università degli studi di Roma "La Sapienza", ISEF (istituto superiore di educazione fisica), deliberazione del consiglio di amministrazione n. 288 del 13 luglio 1992;
I.Di.S.U. (Istituto per il diritto allo studio universitario) Università degli studi di Cassino, deliberazione del consiglio di amministrazione n. 17 del 28 febbraio 1992.


Art. 11

1. Ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 dell'ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) è approvato nelle risultanze contenute nella deliberazione del consiglio di amministrazione n. 90/C del 22 luglio 1992, adottata in conformità dell'art. 35 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.


Art. 12

1. L'art. 15 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, è soppresso; la relativa autorizzazione di spesa di L. 10 miliardi viene destinata, quanto a L. 4.500.000.000 ad integrazione degli interventi perle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, quanto a L. 500 milioni per la concessione di contributi in capitale per l'eliminazione di passività onerose dei consorzi di bonifica e quanto a L. 5 miliardi per l'integrazione dell'assegnazione all'ERSAL disposta con l'art. 35 della stessa legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. Ferme restando le procedure stabilite dal predetto art. 35, l'assegnazione all'ERSAL sarà destinata ad interventi per la trasformazione e commercializzazione del pomodoro per L. 3 miliardi e ad interventi a sostegno della nocciolicoltura per L. 2 miliardi.


Art. 13

1. (4).


Art. 14

1. In attuazione del programma triennale per il miglioramento delle qualità del latte di cui allo stanziamento del cap. n. 01305, la Giunta regionale erogherà agli aventi diritto il 50 per cento della spesa autorizzata per l'acquisto dei lattoprelevatori e di altri beni strumentali con delibera di ammissione della spesa ed il restante 50 per cento a seguito della presentazione delle fatture di acquisto.


Art. 15

1. Lo stanziamento del cap. n. 06700 denominato "Corsi di qualificazione professionale di base per i soggetti prosciolti dall'obbligo scolastico o provenienti dalla scuola secondaria superiore", quanto a L. 500 milioni, è destinato al finanziamento di un corso per operatrici dell'informazione.


Art. 16

1. La somma di L. 700 milioni a valere sul cap. n. 13010 è destinata per la realizzazione e il completamento del reparto di unità spinale presso il CTO.



Art. 17

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (5).


(Tabelle "A" e "B": Omissis).


Note:

(1) Pubblicata sul BUR 16 dicembre 1992, n. 34 (S.O. n. 34).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 26 febbraio 1994, n. 8 (S.S. n. 3).

(2) Articolo rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale.

(3) Comma aggiunto dall'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 22.

(4) Aggiunge il quarto comma all'art. 8 della legge regionale 17 luglio 1989, n. 43.

(5) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 55.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.