| L.R. 14 Settembre 1982, n. 34 |
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Norme transitorie sui comitati di gestione delle unita' sanitarie locali.(1)
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Art. 1 La validita' delle deroghe previste dall' articolo 1 dellalegge regionale 3 febbraio 1982 n. 6 è prorogata fino al 31 dicembre 1982, o a diverso termine che sara' previstodalla legge di revisione della legge regionale12 dicembre 1979, n. 93. (2) Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della suapubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Note : (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 settembre 1982, n.27 (2) La validita' delle deroghe previste dal presente articolo e' prorogata fino al 31 gennaio 1983 dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1982, n. 62 |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |